di Daniele Cirioli
Visita medica straordinaria d’idoneità al lavoro per il dopo Covid. A garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, infatti, tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono assicurare una «sorveglianza sanitaria eccezionale» ai lavoratori più esposti al rischio Covid o che versano in particolari situazioni di fragilità. A prevederlo è l’art. 83 del dl n. 34/2020 (c.d. Rilancio). Oltre che da un medico nominato dal datore di lavoro, la sorveglianza eccezionale, che consiste in una visita medica d’idoneità al lavoro, può essere richiesta all’Inail che vi provvede con i propri medici del lavoro. La richiesta può essere presentata online da ieri e costa 50,85 euro a visita.

Sorveglianza sanitaria eccezionale. Si tratta di un’ulteriore misura di sicurezza sul lavoro, che si aggiunge a quanto previsto per la ripresa e svolgimento delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio dai diversi protocolli. In particolare, l’art. 83 del dl n. 34/2020 stabilisce che i datori di lavoro, pubblici e privati, assicurino questa «sorveglianza sanitaria eccezionale», la quale si sostanzia in una visita medica in relazione allo specifico rischio da Covid-19.

Lavoratori interessati. Il nuovo obbligo va rispettato nei confronti dei lavoratori più esposti al rischio coronavirus in ragione di età, condizione da immunodepressione ed eventuale pregressa infezione Covid o da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. In altre parole, i soggetti che la normativa sulla pandemia inquadra come «fragili»: lavoratori in condizioni da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in base all’età.

Un medico in ogni azienda. La sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). In caso contrario, il datore di lavoro ha due possibilità:

a) nominare un medico competente per la durata del periodo di emergenza;

b) chiedere all’Inail il servizio di sorveglianza eccezionale.

La richiesta all’Inail. La richiesta all’Inail va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato dal servizio online disponibile da ieri e accessibile con credenziali dispositive. Per chi ne fosse ancora sprovvisto, le credenziali si possono acquisire tramite: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail (online o presso le sedi territoriali).

La visita. L’Inail effettua la sorveglianza eccezionale tramite i medici del lavoro che, all’esito di una visita medica, esprimono parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività di lavoro. Si ricorda che l’eventuale inidoneità al lavoro non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro (comma 3, art. 83, dl n 34/2020). Successivamente al parere, l’Inail invia fattura senza Iva per il pagamento della prestazione che, in attesa del previsto decreto per la definizione della tariffa, l’Inail ha fissato in via provvisoria d’importo pari a 50,85 euro.

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