COVID-19 E ASSICURAZIONI

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 321 – luglio-agosto

1.L’assicurazione contro gli infortuni Ha suscitato un certo dibattito il problema se la persona che abbia stipulato un’assicurazione “della persona” (polizza infortuni, polizza malattia, polizza spese sanitarie) abbia diritto all’indennizzo, per essersi ammalata di Covid-19.
Per l’assicurazione volontaria contro le malattie e per l’assicurazione di rimborso delle spese sanitarie il problema non esiste: l’indennizzo sarà dovuto se l’evento “malattia infettiva” è incluso nei rischi assicurati. L’assicurazione volontaria contro gli infortuni merita qualche parola in più.

1.1. Le condizioni generali dei contratti di assicurazione contro gli infortuni dànno di questi ultimi una definizione così omogenea e così risalente, da esser divenuto un patto “socialmente tipico”, per usare una felice espressione di Cesare Massimo Bianca. L’“infortunio” è infatti immancabilmente definito in qualsiasi polizza come “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”.

La “malattia”, nei contratti di assicurazione privata contro il rischio di malattia o di esborsi dovuti a spese sanitarie, è altrettanto tipicamente definita come “ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”. Esiste dunque a mio avviso un vero e proprio uso negoziale ex art. 1374 c.c., o quanto meno una pratica interpretativa ex art. 1368 c.c., secondo cui “infortunio” e “malattia” nelle polizze di assicurazione private sono definizioni legate da un nesso di esclusione reciproca: quel che è infortunio non può essere malattia, e viceversa.

La differenza tra il rischio del primo tipo e quello del secondo tipo non sta nelle conseguenze. Anche un infortunio può provocare una malattia (una frattura esposta può provocare l’osteomielite); così come una malattia può provocare un infortunio (un epilettico può cadere a terra in preda alle convulsioni, e procurarsi una frattura). La differenza tra il rischio assicurato nei due tipi di contratti suddetti sta nella causa del pregiudizio.

Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l’una e l’altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell’assicurazione infortuni il pregiudizio deve essere provocato da una “lesione” violentemente provocata ab externo; nell’assicurazione malattia il pregiudizio non è causato da un atto violento, né da una “lesione” dell’integrità psicofisica. In conclusione, una generale pratica interpretativa ex art. 1368 c.c., nei contratti di assicurazione della persona la malattia è una cosa, e l’infortunio un’altra; ed una infezione virale rientra nella prima categoria.
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