Elisa Del Pup
Una clausola contrattuale non negoziata ma che produce una regola derivante da legge nazionale, efficace tra le parti in mancanza di diverso accordo non rientra nell’ambito di applicazione del diritto Ue sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue, parallelamente ad un’altra sentenza in cui sancisce che una legge nazionale può prevedere un termine di prescrizione dell’azione giudiziale di restituzione di somme versate in forza di una clausola abusiva inserita in un contratto tra un professionista e un consumatore. C-81/19 – Nella stipula di un secondo contratto di mutuo di rifinanziamento del contratto iniziale in una valuta più forte, raddoppiando quindi negli anni l’importo da rimborsare, due mutuatari hanno presentato ricorso ad un tribunale rumeno per dimostrare l’abusività di una parte del contratto stesso. La Corte Ue ha stabilito che la direttiva 91/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non si applica quando la clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa. La verifica spetta al giudice nazionale e la direttiva non ha quindi trovato applicazione. C-689/18 e C-699/18 – Dopo aver stipulato ed estinto due contratti di credito, due ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del carattere abusivo di alcune clausole contrattuali, a cui le banche si sono opposte contestando la completa esecuzione del contratto stesso e quindi la non sussistenza della qualità di consumatori dei primi. La Corte Ue ha constatato come sia di pertinenza del giudice nazionale disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme in realtà non dovute e che ciò implica la loro restituzione, oltre a richiamare il principio di effettività nello stabilire il termine di prescrizione per far valere tale diritto, che non deve essere meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di diritto interno, né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Ue.

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