IL VOSTRO QUESITO

Se un’azienda utilizza autovetture a noleggio assicurate con polizze RCA senza rinuncia alle rivalse, la clausola seguente – presente su polizza RCTO – è da ritenersi operante per il caso di specie?

3.1 – Affidamento auto
Premesso che l’Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri “prestatori di lavoro”, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato stesso:
a) da eventuali azioni di regresso esercitate dall’assicuratore R.C. Auto delle autovetture sopra menzionate in conseguenza di una causa di inoperatività della garanzia prevista dalla Legge;
b) delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l’Assicurato debba rispondere.
La garanzia di cui al precedente punto a) non è tuttavia operante:
• nel caso di inesistenza della polizza R.C. Auto, ovvero nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla stessa polizza e per le franchigie previste dalla polizza medesima;
• nel caso in cui l’Assicurato sia a conoscenza della causa di inoperatività della garanzia R.C. Auto.
• per i danni da inquinamento, comunque avvenuti.

L’ESPERTO RISPONDE


La clausola contenuta nella polizza RCT/RCO è perfettamente legittima ed operante, purché per i veicoli ai quali viene applicata sia stata stipulata ed operi una copertura rc auto dell’obbligo (senza che sia necessario aver richiamato in quest’ultima le relative clausole di “Rinuncia alla rivalsa”).