di Luigi Oliveri
Uno snellimento a metà per gli appalti. Il decreto semplificazioni, ieri sera all’esame del consiglio dei ministri, prevede che la possibilità di derogare a quasi tutte le norme del codice dei contratti abbia come eccezione i vincoli inderogabili derivanti all’appartenenza alla Ue (di fatto, occorre rispettare le Direttive appalti) e i principi previsti dall’articolo 30, comma 1, del codice stesso. Il quale prevede che gli affidamenti debbano rispettare, tra gli altri, i principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Dovendosi rispettare sempre questi principi, fondamentali anche per le regole anticorruzione, appare evidente che le gare ordinarie, in particolare le procedure aperte, risultano quelle comunque preferibili. Se l’intento del decreto «semplificazione» era di rendere appunto più semplici e spedite le procedure per gli affidamenti dei contratti pubblici, l’obiettivo, stando alle bozza approdata in Cdm, appare ampiamente mancato.

Termine per concludere il procedimento. L’articolo 1, comma 1, della bozza stabilisce, per le procedure sottosoglia, che quelle la cui determina a contrattare (o altro provvedimento equivalente) sia adottata entro il 31.7.2021 sono soggetti alle misure di semplificazione, tra le quali in particolare, si stabilisce che l’affidamento debba avvenire entro 2 mesi, nel caso di affidamento diretto, o di 4 mesi, nel caso di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del codice dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
I termini entro i quali concludere le procedure salgono a 6 mesi, nel caso di procedure sopra soglia o di opere di interesse nazionale

I dubbi riguardano l’atto di avvio del procedimento. E’ la determinazione a contrattare? Ma, tale provvedimento, pur necessario per l’evidenza pubblica, ha valenza solo interna: finché non è pubblicato l’avviso di gara o, nel caso di procedure negoziate, non sia pubblicato l’avviso per la richiesta di manifestazione di interesse alle aziende o non siano trasmesse direttamente le lettere di invito, la procedura non può considerarsi avviata.

Responsabilità erariale. È singolare che nello stesso disegno di legge si voglia limitare la responsabilità erariale, escludendo la colpa grave, ma contestualmente si introduca una nuova ipotesi di responsabilità per danno erariale, dovuta al ritardo nella conclusione della procedura di gara, o nella sottoscrizione del contratto o nell’avvio dell’esecuzione, oltre i termini visti prima. Il periodo di 2, 4 o 6 mesi per concludere la procedura a seconda del valore, in ogni caso, non va dall’avvio del procedimento (non si sa bene quale) all’aggiudicazione, ma alla consegna dei lavori. Di fatto, si introduce una sorta di responsabilità erariale che potrebbe essere intesa dalla Corte dei conti di carattere formale, legata cioè alla mera situazione formale del ritardo, senza per altro che siano chiari, come visto prima, il giorno di inizio e fine del conteggio dei termini.
Inoltre, la norma afferma che i ritardi nell’aggiudicazione, stipula o avvio lavoro «possono» essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale. Ma, quando «possono»? Si è posta tanta enfasi sull’eliminazione della colpa grave per danno erariale e sulla necessità di specificare maggiormente l’abuso d’ufficio e si introduce una responsabilità erariale e formale del tutto indeterminata nei suoi presupposti.

Procedure. Il comma 2 dell’articolo 2 della bozza per le gare sopra soglia consente di affidare i lavoro mediante la procedura aperta, ristretta o, nei casi previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione. Ma questi sistemi di gara possono essere utilizzati anche nell’attuale regime. Inoltre, l’articolo 2, comma 2, consente la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, purché, però, ricorrano i relativi presupposti: dunque, cosa cambia?

C’è, poi, la strana inversione dell’onere motivazionale. Invece di spiegare le ragioni per le quali non si utilizzano le procedure ordinarie (procedure aperte o ristrette), la bozza pretende che si dia specifica motivazione del perché non si utilizzino le procedure accelerate.

Pubblicazioni. Almeno una cosa ci si aspettava da un decreto «semplificazioni»: eliminare le moltissime duplicazioni di meri adempimenti. L’articolo 29 del dlgs 50/2016 prevede una serie di pubblicazioni che vengono chieste anche ai fini della normativa sulla trasparenza, dlgs 33/2013.

La bozza di decreto, invece di eliminare questa duplicazione la mantiene in piedi espressamente.

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