di Stefano Loconte e Chiara De Leito
Per i bandi di gara pubblicati dopo il 17 luglio 2020 le stazioni appaltanti potranno escludere dalla partecipazione alle gare d’appalto gli operatori economici che non hanno pagato imposte e contributi previdenziali, anche se il corrispondente accertamento non è definitivo. La previsione è contenuta nell’art. 8 del decreto semplificazioni (dl. 16 luglio 2020, n. 76) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020.
I motivi di esclusione dagli appalti pubblici. Il codice dei contratti pubblici (dlgs. 18 aprile 2016, n. 50) disciplina all’art. 80 le irregolarità che comportano, nella fase di selezione delle offerte, l’esclusione dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara d’appalto. Prima della novella introdotta dal decreto semplificazioni, oltre alle sentenze definitive di condanna per talune fattispecie di reato qualificate da un particolare disvalore ed indice di pericolosità sociale tenuto conto della natura pubblica dell’appalto, era motivo di esclusione dalla gara il mancato pagamento di imposte tasse e contributi previdenziali, qualora la violazione era grave e definitivamente accertata. La definitività della violazione consegue dalla sentenza passata in giudicato o da un accertamento dell’organo amministrativo non più soggetto ad impugnazione. Il requisito della gravità è invece individuato secondo un criterio quantitativo: è grave la violazione dell’obbligo del pagamento dei tributi quando l’importo non versato sia superiore a euro 5.000. In ogni caso, era possibile per l’operatore economico disapplicare la causa di esclusione ottemperando all’obbligazione di pagamento o assumendo, in modo vincolante, l’impegno a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno fossero stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La novità del decreto Semplificazioni. Tra le misure definitive introdotte dal decreto semplificazioni vi è la possibilità accordata alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura di gara quando essa sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l’operatore non ha adempiuto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e che ciò integri una violazione grave, secondo il requisito quantitativo sopra illustrato. Come evidenziato dagli atti parlamentari, la novella è volta a superare le contestazioni mosse all’Italia da parte della commissione europea con la procedura di infrazione della direttiva 2014/23/Ue, in quanto l’art. 80, comma 4, nel testo finora vigente, non consentiva di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione, pur non essendo stata stabilita da una sentenza o un atto amministrativo definitivi, possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice. Così come per la previgente formulazione della norma, la causa di esclusione non opera quando l’operatore economico ha estinto il debito tributario o si è impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, nonché eventuali interessi e sanzioni, ed il pagamento o l’impegno al pagamento si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La novità introdotta dal decreto Semplificazioni rileva rispetto alle procedure di gara i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi dal 18 luglio 2020 in poi, nonché in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi per le procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte o preventivi.
L’iter di conversione. Il 17 luglio Il decreto semplificazioni è stato assegnato al Senato per l’iter di conversione in legge. Già il dossier studi evidenzia la necessità che in sede di conversione in legge sia meglio formulata la previsione esimente del «perfezionamento» dell’impegno, stante la genericità dell’espressione.
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