La prescrizione dell’azione resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto; ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto.

Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall’art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all’art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e all’assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Cassazione civile sez. un., 07/05/2019 n. 11928