Le pensioni erogate in forma di previdenza professionale (Lpp) obbligatoria in Svizzera, nei confronti di un contribuente residente in Svizzera che vuole trasferirsi in Italia, sono soggette alla ritenuta alla fonte in Italia del 5%. È la risposta n. 286 del 19 luglio 2019.
Il caso di specie riguarda un soggetto residente in Svizzera, da cui riceve la pensione dal 2018, che decide di voler lasciare definitivamente la Svizzera e trasferirsi, a titolo definitivo, in Italia nel 2019. Ai sensi della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, nel caso di un contribuente soggetto fiscalmente residente in Italia e di un ente pensionistico svizzero di natura privatistica, tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, fatte salve «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato». Inoltre l’Agenzia ha precisato che la disposizione, essendo di carattere generale, riguarda tutti i potenziali percettori di rendite derivante dal Lpp, a prescindere dalla circostanza che il percettore della prestazione sia stato lavoratore transfrontaliere o meno. Di conseguenza che, nel caso concreto, alle erogazioni sia da applicare la tassazione forfettaria del 5%.
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