Premio non pagato: l’assicuratore della RCA è obbligato a risarcire il danno anche in caso di non efficacia del contratto, se ha rilasciato il contrassegno assicurativo.

Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della responsabilità civile auto vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, anche qualora il premio assicurativo non sia stato pagato o il contratto non sia efficace, poiché, nei confronti del danneggiato, quello che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.

Il fatto riguarda un sinistro stradale verificatosi nel periodo di utilizzo di un’auto sostitutiva, per la quale la concessionaria aveva stipulato una polizza assicurativa “cinque giorni”, poi rinnovata per ulteriori cinque giorni. Per questo secondo periodo, però, l’assicuratore aveva indicato erroneamente nel contrassegno assicurativo la targa (seppur il modello fosse corretto), riportando quella dell’automobile in riparazione.

In relazione alle richieste risarcitorie avanzate per i danni derivati in conseguenza del sinistro – occorso proprio durante il periodo di rinnovo -, il Giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicuratrice, condannandola (in solido con il conducente del veicolo con copertura erronea) al risarcimento di tutti i danni patiti dal danneggiato.

La Corte d’Appello aveva dichiarato l’inoperatività della copertura assicurativa e rigettando, quindi, ogni domanda nei confronti della compagnia assicuratrice.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, sottolinea il vincolo dell’assicuratore RCA – conseguente al rilascio del contrassegno – a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo: nei confronti del danneggiato rileva infatti l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo diretto a tutelare l’affidamento del terzo danneggiato, con conseguente copertura anche dell’ipotesi di apparenza del diritto.

L’efficacia del contrassegno, infatti, non deve limitarsi ad uno solo dei dati identificativi del veicolo: sarebbe irragionevole che un evidente errore materiale come, ad esempio quello concernente la targa, infici automaticamente l’apparenza e dunque l’affidamento, considerata la sussistenza nel contrassegno di ulteriori dati identificativi del veicolo che sarebbero collocati su un piano paritetico.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 31/05/2019 n. 14891