Il contribuente che percepisce redditi di fonte estera corrisposti da compagnie di assicurazione non residenti in Italia, direttamente e senza un sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva o optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 300 del 23 luglio 2019 sulle polizze assicurative di compagnie non residenti. Il contribuente deve indicare in dichiarazione, nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subite con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante.

Con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe), in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, il contribuente deve compilare il quadro RW del modello di dichiarazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.
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