CHIARIMENTI DEL FISCO/L’Agenzia risponde sulle possibilità di investimento
Devono rispettare le condizioni indicate per gli Oicr
di Giulia Provino

Un’impresa di assicurazione, nell’ambito di una polizza unit linked collegata esclusivamente a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) Pir Compliant, può investire anche in strumenti finanziari derivati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta 233, pubblicata ieri, in materia di piani individuali a lungo termine (Pir).
Un prodotto assicurativo si considera Pir Compliant qualora ad esso siano riferibili investimenti negli strumenti finanziari che rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 232/2016, art. 1, commi da 100 a 114: «Vincoli di composizione» degli investimenti, dove almeno il 70% delle somme o valori destinati al piano, è costituito da investimenti qualificati (cd. quota «obbligatoria»); «limiti alla concentrazione» in strumenti finanziari di un medesimo soggetto emittente o appartenente al medesimo gruppo nonché in depositi e conti correnti e; un generale divieto di investimento in strumenti finanziari emessi con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. I vincoli di composizione ed i limiti alla concentrazione devono essere rispettati avendo riguardo agli attivi.
La circolare 3/e del 2018 ha chiarito che, ai fini della disciplina Pir, l’investimento in strumenti finanziari derivati è consentito alla quota libera del 30% al solo fine di copertura.
Secondo l’Agenzia, una polizza si considera Pir compliant anche quando la polizza unit linked è collegata esclusivamente ad uno o più fondi interni dell’impresa di assicurazione, che presentano finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli Oicr. Pertanto, le condizione indicate dalla circolare 3/e del 2018, analogamente alla ipotesi di polizze assicurative che investono in Oicr Pir compliant, valgono anche nel caso di una polizza Pir compliant collegata esclusivamente a fondi interni Pir compliant dell’impresa di assicurazione, nella misura in cui gli stessi presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli Oicr. Resta fermo che anche il fondo interno Pir compliant dovrà rispettare sia i vincoli stabiliti dalle disposizioni in materia di assicurazione che quelli previsti dalla normativa dei Pir. Con riferimento all’inserimento nel Pir di contratti finanziari derivati, la circolare n. 3/e del 2018 ha chiarito che, nel caso di Oicr Pir compliant tali strumenti possono essere utilizzati nell’ambito della quota libera del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cd. derivati di copertura), in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 («Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»).
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