Aggiornate le linee guida sui prestiti con la cessione di una parte dello stipendio per tener conto di Rita e del nuovo riscatto per perdita dei requisiti

di Carlo Giuro

Sono state aggiornate le linee guida che contengono indicazioni operative sui contenuti, tempi e modalità di scambio delle comunicazioni tra intermediari finanziari e fondi pensione, in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio assistiti da una garanzia a valere sulla posizione di previdenza complementare, attivabile da parte della società finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine dell’ammortamento del mutuo.
Gli interventi sono stati posti in essere dallo specifico Osservatorio composto da rappresentanti di Assofondipensione, Ufi (Unione finanziarie italiane) e Mefop, in considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta. Va ricordato come le linee guida rappresentano una importante iniziativa di autoregolamentazione, avviata nel 2009. Il nuovo aggiornamento è intervenuto in particolare in materia di richiesta di attivazione della Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, e sull’estensione, anche alle adesioni individuali, del riscatto della posizione accumulata nel fondo per perdita dei requisiti.

Tali linee guida erano state già adeguate nell’aprile del 2018 sempre in tema di Rita, ed allora era stato evidenziato che questa è soggetta agli stessi limiti di cedibilità della prestazione pensionistica (le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, vale a dire nei limiti di un quinto, mentre le anticipazioni diverse dalla causale delle spese sanitarie e i riscatti ante pensionamento sono invece interamente cedibili, sequestrabili e pignorabili). Lo scorso anno si sottolineava che gli eventi in presenza dei quali è possibile esercitare il diritto alla Rita (5/10 anni prima dell’età per la pensione di vecchiaia) si pongono di norma in una fase precedente la maturazione dei requisiti pensionistici, per cui se la delega al riscatto viene esercitata dalla società finanziaria prima della richiesta di Rita attivabile dall’iscritto, la posizione sarà liquidata a titolo di riscatto per perdita dei requisiti per la totalità della posizione ceduta in garanzia. Se la richiesta di Rita è precedente all’esercizio della delega al riscatto da parte della finanziaria appare legittimo liquidare all’istituto di credito un quinto del totale del montante residuo dedicato alla erogazione in forma di Rita. Nell’ultimo aggiornamento si afferma che se la delega al riscatto viene esercitata dalla finanziaria prima della richiesta di Rita dell’aderente, la posizione sarà liquidata a titolo di riscatto per perdita dei requisiti per la totalità della posizione ceduta in garanzia sia che la Rita sia stata richiesta per il totale del montante sia che sia stata richiesta in forma parziale. Se la domanda in via parziale è precedente all’esercizio della delega al riscatto da parte della finanziaria, appare legittimo chiedere la liberatoria alla finanziaria per un quinto del montante dedicato alla Rita e, in caso di diniego, liquidare all’istituto di credito detto quinto, mentre per la parte residua la finanziaria potrà esigere la liquidazione del totale della posizione chiedendo il riscatto per perdita dei requisiti, salvo che l’aderente abbia i requisiti per la pensione anticipata di base. E’ stato poi aggiornato il Modulo comunicazione allegato alle linee guida, prevedendo l’indicazione del montante residuo in caso di Rita parziale. Si è poi toccato il caso della delega al riscatto in caso di perdita dei requisiti delle posizioni dei lavoratori aderenti in via individuale. Come chiarito dalla Covip, ciò è possibile, dimostrando al fondo pensione interessato la cessazione del lavoro intervenuta in data successiva all’adesione e l’attestazione del mancato svolgimento di attività lavorativa al momento della richiesta di riscatto (tramite certificazione del centro per l’impiego o dichiarazione sostitutiva). In tal caso, al fine di tener conto dell’indicazione Covip di cui sopra, si ritiene che qualora la finanziaria dotata di delega al riscatto eserciti il diritto all’escussione della garanzia del fondo pensione ad adesione individuale, il fondo debba provvedere alla liquidazione in favore della finanziaria nei limiti del debito residuo, previa comunicazione al lavoratore di un termine entro cui lo stesso deve attestare l’eventuale ripresa di un’attività lavorativa fornendo adeguata documentazione con conseguente impossibilità di concedere il riscatto. (riproduzione riservata)

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