IL VOSTRO QUESITO

Azienda X, facente parte di Gruppo multinazionale, opera come broker nel proprio Paese (Stato Membro dell’UE) per le aziende del Gruppo nel predetto Paese.
L’azienda X opera in Italia in regime di LPS ed è iscritta all’elenco annesso al RUI.

Il Gruppo, in Italia, ha delle società operative ed una società di servizi che opera a supporto delle operative. L’azienda di servizi italiana viene iscritta in sez. E del RUI dalla azienda X come propria collaboratrice al fine di intermediare le coperture assicurative delle aziende operative in Italia. L’azienda di servizi, al fine di essere iscritta in sez. E, nomina responsabile dell’attività di intermediazione proprio dipendente già iscritto in sezione E da altro intermediario.

1) Se l’unica persona che si occupa di intermediazione delle coperture, gestione dei sinistri e consulenza in materia assicurativa è il dipendente nominato responsabile dell’attività di intermediazione, vi è comunque l’obbligo di iscrivere in sez. E o di provvedere al solo aggiornamento professionale degli altri dipendenti della società italiana di servizi che – nell’assolvimento delle loro attività – si interfacciano col responsabile dell’attività di intermediazione?

2) L’amministratore ed il rappresentante legale della società di servizi italiana, dovrebbero essere iscritti in sez. E del RUI come collaboratori della società di servizi italiana iscritta in E?

3) Infine, poiché i premi assicurativi vengono pagati, dalle società operative italiane, direttamente alle compagnie di assicurazione ed essendo le polizze emesse a provvigioni zero, azienda X e azienda italiana di servizi devono comunque dotarsi di un conto corrente separato? L’azienda X deve aderire al fondo di garanzia?

L’ESPERTO RISPONDE


1. Per quanto attiene al primo quesito: l’obbligo di iscrizione nella sezione E del Registro (e di conseguenza di ottemperare a tutti gli obblighi conseguenti, compreso quello dell’aggiornamento professionale) riguarda esclusivamente il responsabile dell’attività di intermediazione della società iscritta nella medesima sezione E del registro e tutti gli addetti alla distribuzione assicurativa che operano fuori dai locali della società stessa.
Se gli altri dipendenti della società non svolgono attività di distribuzione assicurativa non devono essere iscritti al Registro.
Se questi dipendenti svolgono attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali della società devono però possedere necessariamente i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dal Regolamento 40.

2. Per quanto attiene al secondo quesito: l’amministratore e il rappresentante legale della società iscritta nella sezione E del Registro devono essere iscritti nella sezione E del Registro solo se svolgono attività di distribuzione assicurativa per conto della società stessa e non in relazione ai loro incarichi. Tale ultimo requisito è invece richiesto per l’iscrizione di una società nella sezione B del Registro.

3. Per quanto attiene al terzo quesito: il distributore iscritto nell’elenco annesso si deve riferire alla normativa vigente nel paese ove ha sede legale e in cui è registrato in tale qualità.

Occorre comunque considerare che se l’attività descritta non è a titolo oneroso (come precisato: senza provvigioni da parte delle imprese assicuratrici) non viene ricompresa nella disciplina relativa alla distribuzione assicurativa come disposto dall’art.107 del Codice delle Assicurazioni.
Pertanto si consiglia di approfondire ulteriormente tutta la problematica esposta attraverso una più approfondita consulenza specialistica.