In caso di azione di rivalsa a norma della Legge n. 990 del 1969 art. 18, comma 2 (sostituito dall’art. 144, comma 2 codice delle assicurazioni), il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 2952 c.c., comma secondo e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato, con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore.

Cassazione civile sez. III, 21/05/2019 n. 13600