IL VOSTRO QUESITO

Dopo la risoluzione del contratto di collaborazione con B, il collaboratore iscritto in E può ricontattare i clienti intermediati con la sua attività per proporre i prodotti assicurativi relativi ad un successivo accordo di collaborazione stretto con altro broker?

L’ESPERTO RISPONDE

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Per rispondere compiutamente a questa domanda non basterebbe un intero trattato.
Giuristi che godono di grande prestigio si sono espressi ripetutamente in merito all’argomento in questione e numerosi giudici hanno emesso sentenze in controversie giudiziarie su questo tema molto controverso.
Il tema è: con quali modalità e con quali strumenti il soggetto iscritto in sezione E ricontatta i clienti dopo che ha sottoscritto un nuovo rapporto di collaborazione con un altro broker?
Utilizzando documentazione trattenuta all’insaputa del broker con cui era instaurato il precedente rapporto?
Si tratta di verificare se il comportamento tenuto si può configurare quale concorrenza sleale a seguito di sviamento della clientela e quindi, per poter dare una risposta, occorrerebbe esaminare attentamente il modo in cui vengono ricontattati i clienti (anche la quantità).
Inoltre in questo ambito intervengono anche altri fattori, ad esempio: l’accordo Aiba tra broker, che impone determinati comportamenti, il consenso per il trattamento dei dati rilasciato dai clienti al broker precedente, ecc.
Suggeriamo quindi di interpellare un legale per esporre la situazione ed avere dei validi suggerimenti in proposito per evitare delle conseguenze non piacevoli.

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