IL CASO

Anche la Corte di Appello conferma correttezza avvocatura capitolina
Seguito a nostro precedente articolo su stesso argomento

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 310 – luglio-agosto 2019   

Premessa
Riprendiamo la nostra analisi avviata nel mese di giugno con un articolo sullo stesso tema aggiornando l’ar­gomento con qualche nuova sentenza sullo stesso tema. In questo caso viene presa di mira Roma, che come è noto da numerosi eventi di cronaca ben documentati da vari servizi su telegiornali o stampa, è bersagliata da attacchi di ogni tipo in merito al dissesto diffuso del manto stradale e alle numerose buche presenti su strade e marciapiedi, che rappresenterebbero un pericolo occulto per pedoni, ciclisti, automobilisti etc. etc.

La normativa di riferimento anche in questo caso è la stessa che abbiamo analizzato la volta precedente, con aggiunta dell’art. 140bis del d.lgs 206/2005 in merito alla possibilità delle associazioni dei consumatori di intervenire a nelle class action a tutela dei consumatori.

Art. 140 bis d.lgs 206/2005: disciplina le modalità attraverso le quali le associazioni dei diritti dei consumatori possano o meno partecipare alle class action proposte. In modo particolare disciplina anche i criteri attraverso i quali il giudice può definire quando tali domande siano ammissibili ed in un secondo caso disciplina anche come si possa provare ad appellarsi avverso decreti di inammissibilità della domanda.

Il Caso
Il CODACONS ricorreva contro il Comune di Roma nella persona del Sindaco in merito ad una Class Action nella quale si chiedeva la condanna dell’Ente Pubblico, in relazione alla menomazione del diritto alla mobilità ed alla circolazione determinato dallo stato di manuten­zione delle rete stradale pubblica della Capitale, ad un risarcimento del danno equitativo di € 1.000,0 per i ricorrenti e per tutti coloro che avessero voluto successivamente aderire alla class action nella procedura risarcitoria nei con­fronti del Comune.

Il tribunale di primo grado dava ragione all’Avvocatura di stato intervenuta a difesa dell’amministrazione capitolina circa l’inammissibilità dell’azione di classe così come proposta. Avverso la decisione del tribunale di primo grado il CODACONS ricorreva in appello ed anche in questo caso, con ordinanza 6884 del 21 giugno 2019, la Corte d’Appello, confer­mando l’operato degli avvocati pubblici, stabiliva l’inammissibilità della domanda e rigettava la richiesta della parte ricorrente.

Conclusione
Premesso che gli avvocati della Pubblica Amministrazione hanno il dovere di difendere l’Ente per il quale lavorano e quindi è certamente chiaro che non è accettabile tradurre il loro operato professionale in un posizionamento ideo­logico o politico relativamente alle materie che trattano, quello che si evince anche da questa ordinanza è che esiste una giurisprudenza consolidata in tutti i gradi di giudizio che stabilisce come minimo il concorso di colpa del danneggiato in ogni evento che riguarda lesioni o danni a cose determinati da buche o dissesto del manto stradale e, in molti altri casi, scagiona del tutto l’ente pubblico ritenendo rilevante la condotta del medesimo nella causazione del sinistro.

Ribadiamo, come già detto nel nostro precedente inter­vento, che le Compagnie di assicurazione dovrebbero allinearsi alla giurisprudenza e cessare di indennizzare in automatico tutti coloro che provano a chiedere i danni a Comuni e Province. Anche perché in ognuno di questi casi le franchigie e l’aumento dei costi assicurativi finisce per gravare ingiustamente sulla collettività, direttamente o indirettamente.