di Lucia Prete

La Corte di cassazione in una recente ordinanza (sez. 3 civ., 25/6/2019, n. 16911) ha ritenuto che è esclusa la responsabilità del giornalista in relazione al titolo e all’«occhiello» di un articolo se egli è autore esclusivamente dell’articolo. L’ordinanza mette in evidenza la novità della questione trattata «attinente la responsabilità per diffamazione a mezzo stampa dell’autore dell’articolo anche con riferimento al titolo di esso e la ascrivibilità ad esso dell’attività di titolazione». Nel caso di specie sono stati ritenuti responsabili (e condannati al risarcimento dei danni) per il titolo di un articolo l’editore e il direttore della testata giornalistica, mentre è stata esclusa la responsabilità del giornalista in quanto il titolo non era a lui riconducibile. L’ordinanza rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità «una violazione del canone di continenza formale può configurarsi anche sulla base della considerazione autonoma del titolo rispetto al testo dell’articolo giornalistico». L’ordinanza ricorda, inoltre, che la Cassazione ha ritenuto che «in tema di esercizio dell’attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all’intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione». L’ordinanza richiama, infine, la più recente giurisprudenza della Cassazione e precisa che essa «tende ad attribuire, anche in considerazione della circostanza che il titolo dell’articolo è sovente trovato per primo nelle richieste effettuate sui motori di ricerca in rete, una maggiore valenza al contenuto diffamatorio di esso, piuttosto che dell’intero articolo».
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