IL VOSTRO QUESITO

In caso di pagamento con bonifico di una polizza RCA emessa, quando decorre la copertura?
Dalla data di bonifico, dalla valuta o da quando viene resocontata (e quindi parte la comunicazione ANIA)?
In particolare, se il cliente bonifica il 10 e l’agenzia resoconta il 12, in questi due giorni può essere fermato dalle forze dell’ordine in quanto manca la comunicazione auto, ma in caso di sinistro è coperto?

L’ESPERTO RISPONDE


Per quanto attiene l’effetto del pagamento del premio, al fine della decorrenza della polizza assicurativa, si riteneva che il pagamento per contanti avesse effetto immediato e così quello con versamento sul conto corrente postale e/o con assegno bancario accettato dall’intermediario senza riserva; viceversa, nel caso di pagamento effettuato mediante versamento con vaglia postale, con effetto cambiario, con assegno bancario accettato dall’intermediario salvo buon fine e – anche se allora non era molto diffuso – con bonifico bancario, si reputava che esso avesse effetto dalla data di materiale ed effettivo pagamento del titolo al beneficiario.

Il nuovo Codice delle assicurazioni e soprattutto il Regolamento ISVAP n. 5/2006 hanno previsto delle modalità per il pagamento dei contratti assicurativi, che nel caso di polizze vita non possono essere pagate in contanti per qualsiasi importo e nelle assicurazioni danni possono essere pagate per contanti entro determinati limiti. In pratica la vigente normativa ha sconvolto le disposizioni del Codice civile che prevede e privilegia il pagamento per contanti cui attribuisce immediato effetto solutorio.

L’ articolo 47 del richiamato Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006 dispone al 3° comma: “3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).”; in pratica, quindi, il pagamento dei contratti assicurativi con bonifico bancario rientra tra i mezzi di pagamento previsti dalla vigente normativa.

E allora, alla domanda del lettore “se il cliente bonifica il 10 e l’agenzia resoconta il 12, in questi due giorni può essere fermato dalle forze dell’ordine in quanto manca la comunicazione auto, ma in caso di sinistro è coperto?” rispondiamo nei seguenti termini:
1) in linea di massima la copertura assicurativa viene concessa dalle ore 24 del giorno di eseguito bonifico, anche se la legge nulla dispone al riguardo e quindi la data di registrazione dell’incasso da parte dell’agenzia non è rilevante (precisiamo che questa è una prassi diffusa ma non è riconducibile ad alcuna legge per cui qualche società potrebbe non applicarla);
2) egualmente nel caso di controllo delle forze dell’ ordine, qualora sia superato il termine di ultrattività del contratto di cui all’art. 1901 del codice civile, l’automobilista potrebbe essere sanzionato, a meno che non abbia pagato con conto corrente postale o il mancato incasso risulti imputabile a fatto illecito dell’ intermediario; in questo caso fa fede la data apposta sul certificato assicurativo quietanzato dall’intermediario e questi potrebbe essere sanzionato solo per mancato possesso del documento;
3) la Corte Costituzionale, nella recente ordinanza n. 79 del 22/03-12/04/2017, ha avuto modo di precisare: “che, ad avviso del rimettente, tale lacuna normativa determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi esegua il pagamento con bonifico bancario e chi si avvalga, invece, del versamento in conto corrente postale; nel primo caso, il debitore avrebbe a disposizione un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dello stesso art. 202, poiché l’adempimento si verifica al momento dell’accredito della somma nel conto corrente dell’ente creditore; viceversa, l’art. 4, comma 6, del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) prevede l’immediato effetto solutorio del versamento effettuato in conto corrente postale;” attribuendo al pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale efficacia immediata dalla data del versamento e al bonifico efficacia dalla data di pervenimento al destinatario delle some così versate;
4) attualmente, a mio avviso, il problema ha perso parte della sua rilevanza, atteso che, con la Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento (altrimenti conosciuta con l’acronimo PSD), stabilisce che il tempo massimo di accredito al beneficiario di tutte le operazioni di pagamento è fissato in un giorno lavorativo a partire dalla data di ricezione dell’ ordine; pertanto, salvo il caso di bonifico disposto il giorno antecedente a festività o giorno di chiusura della banca (si pensi al sabato), l’intermediario deve registrare l’operazione entro tale data, sempre che ne abbia avuto conoscenza.
Alla luce di quanto sopra, posso concludere che il pagamento con bonifico, seppur previsto dalla legge (che non ha dato alcuna indicazione sull’efficacia solutoria di tale modo di pagamento), non dà la certezza della copertura dalla data di eseguito bonifico ed espone l’automobilista a possibili sanzioni amministrative.

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