RIFORMA SANITARIA

Applicabilità degli artt. 8 e 10 L. 24/2017 Assenza dei decreti attuativi di cui al comma 6 dell ’art. 12 L. 24/2017 – Inammissibilità

Autore: Gianluca Messercola  
ASSINEWS 310 – luglio-agosto 2019  

confronti delle compagnie assicurative – nei casi di responsabilità professionale (medica) – ha prodotto ad oggi una inevitabile confusione interpretativa che, purtroppo, nella prassi odierna coinvolge tutte le parti coinvolte (ivi compreso chi è chiamato a valutare la corretta applicazione del disposto normativo). In assenza – ad oggi – di un esplicito pensiero della Suprema Corte, l’evoluzione che si è via via formata all’interno dei sin­goli tribunali ha evidenziato, purtroppo, un disordine gestio­nale della fattispecie che è passata da un corretto riferimento al quadro normativo ad una libera ed autonoma – a volte a parere di chi scrive – criticabile travisamento dell’incompiuto precetto normativo.

La compiuta analisi della l. 24/2017
Per comprendere al meglio l’applicabilità delle singole dispo­sizioni della legge 24/2017 è necessario conformare il risul­tato finale svolgendo una compiuta analisi di quegli articoli che – in rapporto combinato – prospettano una rivoluzione dell’art. 1917 c.c., senza tuttavia trascurare la effettiva attua­bilità della norma.

L’Art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione) comma 4 L. 24/2017 nell’esigenza di rideterminare le nuove regole del procedimento ex art. 696bis c.p.c., testualmente recita: “La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica pre­ventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’ar­ticolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’I­stituto per la vigilanza sulle assicu­razioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza.
In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al paga­mento delle spese di consulenza di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitati­vamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.

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