Nelle pronunce della Cassazione sempre più intenso il contrasto sulle responsabilità
Reato ricostruito nei suoi quattro elementi fondamentali
di Ilaria Li Vigni

Nelle pronunce della Corte di cassazione sempre più intenso è il contrasto sulla responsabilità penale relativa ai tumori asbesto-correlati, primi fra tutti i mesoteliomi.
L’inizio della riflessione circa tali responsabilità è da individuare, oltre 24 anni or sono, il 9 febbraio 1995. A Torino, il costruttore del palazzo che ospitava la Rai venne condannato per il reato di omicidio colposo in danno di un dipendente, addetto alla coibentazione dell’immobile con utilizzo di amianto.
Da allora, per oltre 20 anni, la Corte di Cassazione ha confermato, pressoché, tutte le sentenze di condanna per decessi causati dall’amianto, ravvivando, così, l’attenzione su una tematica, sociale prima ancora che giuridica, che, per decenni, è stata un’emergenza dilagante nel nostro paese. Nel 2017, la Cassazione, in particolare, la sezione quarta, specializzata in materia di sicurezza del lavoro, ha avuto una giurisprudenza non del tutto univoca che ha inciso anche sulla giurisprudenza di merito di molti Tribunali italiani.

In alcune sentenze, infatti, ha confermato l’assoluzione o annullato la condanna di pronunce relative a decessi causati dall’amianto. Ciò, sul presupposto che nella comunità scientifica non si sarebbe formato un sufficiente consenso riguardo all’effetto acceleratore delle esposizioni successive a quelle che hanno determinato l’insorgenza del processo patogenetico. Inoltre, la Cassazione ha valorizzato la versione difensiva in genere proposta dalle difese degli imputati, ovvero che gli stessi hanno, spesso, gestito l’azienda solo per una parte del periodo in cui i lavoratori, colpiti da tumore, sono stati esposti all’agente cancerogeno presso quell’azienda.
Ecco allora che, a loro discolpa, le difese sostengono che non è possibile conoscere la data di effettiva insorgenza delle patologie. E quindi, non essendo stata accertata la data, non si può attribuire alla condotta degli imputati la causa dei decessi.
Molto interessante la pronuncia della Cassazione sez. IV penale, 5 ottobre 2017 n. 45815, relativa a un caso di omicidio colposo, contestato al direttore di produzione di una vetreria dal 1968 al 1971 per il decesso di un lavoratore, esposto ad amianto dal novembre 1961, pronuncia che rimette in discussione la consolidata giurisprudenza del passato in tema di colpa.
La Corte sostiene, infatti, che «soltanto alla fine degli anni 60 del secolo scorso la comunità scientifica inizia a collegare il mesotelioma pleurico alla polvere di amianto, mentre solo negli anni 80 del secolo scorso è ormai acquisita dalla dottrina medica la compiuta consapevolezza degli effetti cancerogeni dell’amianto con particolare riguardo ai mesoteliomi».
Nel 2018, la giurisprudenza di legittimità è mutata sia sotto il profilo relativo al nesso di causalità, sia in riferimento all’elemento soggettivo della colpa.
Il risultato è stato produrre un effetto dirompente che ha indotto la magistratura di merito ad adottare, in materia di omicidio colposo causato da tumori sviluppati professionalmente, sistematici provvedimenti di archiviazione o proscioglimento.
Nel corso dello stesso 2018, però, si è sviluppato un diverso orientamento e in ben quattro sentenze, la Corte di cassazione, sezione terza penale, è tornata alla giurisprudenza del passato.
Una per tutte la sentenza n. 4560 del 31 gennaio 2018, relativa al decesso, per mesotelioma pleurico, di tre lavoratori, dipendenti di una centrale elettrica, ha ristabilito l’interpretazione giurisprudenziale antecedente al 2017.
Notando, in sintesi, che «a fronte di qualche pressoché isolata pronuncia, l’indirizzo assolutamente maggioritario, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, ha sostenuto la fondatezza del giudizio fattuale compiuto in sede di merito, secondo cui le esposizioni successive aggraverebbero, comunque, il decorso del processo patogeno, nel senso che il protrarsi dell’esposizione ridurrebbe i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelererebbe i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente».
Nel 2019 vi è stata una nuova e significativa sentenza, n. 11451 del 14 marzo 2019 della Cassazione, sezione terza penale che mette al centro un problema di particolare attualità, e, cioè, l’esposizione ad amianto nelle Forze Armate, e, nello specifico, nell’ambito della Marina militare.
Nell’ipotesi di omicidio colposo in danno di due militari, la colpa addebitata a sette responsabili, con funzioni apicali, e in tempi diversi, della Marina militare è stata quella di aver omesso di «informare il personale della Marina militare dei rischi per la salute presenti nelle destinazioni di servizio dei dipendenti per l’esistenza di materiali contenenti amianto, nella mancata sottoposizione dei lavoratori a specifici controlli sanitari e nella mancata fornitura di adeguati mezzi di protezione individuale, o comunque di misure idonee a impedire o ridurre il diffondersi delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro».
Indipendentemente dai singoli periodi di contestazione, la Corte, dando atto dei precedenti contrasti giurisprudenziali ha argomentato che «la giurisprudenza di legittimità non ha affatto escluso l’esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell’esposizione all’amianto… al contrario ha rimarcato la necessità che l’eventuale incidenza di ciascuna esposizione al fattore cancerogeno sia oggetto di una rigorosa ricostruzione scientifica che ne chiarisca i caratteri, dovendosi altresì precisare, in caso di verifica positiva, la natura, universale o probabilistica, della legge di spiegazione causale utilizzata».
In conclusione, pare assistere a un rigoroso ritorno alla tesi «classica» che ricostruisce il reato nei suoi elementi fondamentali (soggetto attivo, condotta, soggetto passivo e nesso di causa) e che costituisce un nuovo punto di partenza per le prossime pronunce giurisprudenziali su una tematica tanto complessa.
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