La Cassazione sul dissesto societario
di Debora Alberici

Sindaci responsabili per il dissesto societario a 360 gradi. Rispondono anche quando gli amministratori hanno fatto di tutto per tenerli all’oscuro dalle attività illecite e anche per il periodo antecedente l’assunzione dell’incarico. I professionisti sono infatti titolari di poteri di ispezione e controllo che devono esercitare.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18770 del 12 luglio 2019, ha accolto il ricorso del fallimento che faceva valere la responsabilità dei sindaci per il dissesto finanziario dell’azienda. Con una complessa quanto interessante motivazione i Supremi giudici sono giunti alla conclusioni secondo cui «ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori ai ?ni della responsabilità dei primi se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima)». Ma non è ancora tutto: «Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta “lecita gestoria” contraria alla corretta gestione dell’impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all’oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di veri?care la situazione e di porvi rimedio, onde l’attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori». Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio che ha chiesto di accogliere il gravame.
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