Di Maria Elisa Scipioni.

Il primo elemento della posizione di un lavoratore nei confronti dell’ente previdenziale, e quindi uno degli elementi più importanti che contribuiscono al calcolo dell’entità e dei requisiti per la prestazione attesa, è la contribuzione accreditata, sia in termini di tempi che di importi delle somme versate.  I periodi coperti da contribuzione di qualsiasi tipo sono calcolati in mesi, oppure in settimane, o in giornate a seconda dell’ente previdenziale. In funzione della posizione del soggetto si possono distinguere diverse tipologie di contribuzione: la contribuzione obbligatoria o effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto. Vediamole ora in dettaglio, definendo gli aspetti tecnici e la loro validità ai fini pensionistici.

Contribuzione obbligatoria o effettiva

E’ la contribuzione versata dall’assicurato e/o dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. Il contributo dovuto è calcolato in proporzione al reddito percepito. Ai fini della contribuzione l’elemento di primaria importanza è la base imponibile su cui si applica l’aliquota contributiva, di cui si possono distinguere sostanzialmente 4 tipologie diverse:

  • Retribuzioni derivanti da lavoro dipendente – si considera di natura retributiva tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. Sono esclusi soltanto i rimborsi spese e gli assegni per carichi di famiglia. Per particolari categorie, come i lavoratori di cooperative di lavoro, i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli il reddito di riferimento è convenzionalmente determinato annualmente per tutte le categorie. Il contributo dovuto è suddiviso in due quote: la prima a carico del lavoratore, la seconda totalmente a carico del datore di lavoro. Quest’ultima non fa parte della retribuzione percepita dal lavoratore. A secondo dell’ente previdenziale vigono minimali e massimali di retribuzione per il calcolo dei contributi. Una forte limitazione per i redditi alti è stata introdotta dalla riforma del 1995 che stabilisce per il sistema contributivo il reddito massimo imponibile del 1996 in 68.172 E., successivamente rivalutato annualmente al tasso d’inflazione (ad oggi, 2018, pari a 101.427 E.). Se i contributi effettivamente versati sono inferiori a quanto dovuto per il reddito minimo, il lavoratore subisce una riduzione proporzionale del numero di settimane accreditate nell’anno.
  • Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo – si considera tale il reddito derivante attività d’impresa dichiarato ai fini del TUIR per l’anno precedente, al lordo di qualsiasi ulteriore detrazione ai fini fiscali. Sono fissati minimali e massimali di contribuzione rivalutati annualmente per ogni ente e categoria. Non è consentita una contribuzione inferiore ai minimi stabiliti. Nel caso di attività familiari la quota di reddito attribuita ai collaboratori non può superare complessivamente il 49% del reddito complessivo. Nel caso specifico dei coltivatori diretti il reddito imponibile è convenzionale, calcolato sulla base delle caratteristiche dell’azienda e dei terreni.
  • Redditi derivanti da attività professionali – si considera tale il reddito derivante dall’esercizio della professione che dà titolo all’iscrizione all’albo, dichiarato per l’anno precedente, al lordo di qualsiasi ulteriore detrazione ai fini fiscali. Su di esso si calcola solitamente il contributo soggettivo. Un’ulteriore quota di contribuzione integrativa si calcola sul volume d’affari ai fini IVA. Per ogni categoria vigono minimali e a volte massimali di contribuzione. Non è consentita una contribuzione inferiore ai minimi stabiliti.
  • Redditi derivanti da attività non abituali o parasubordinate – sono redditi percepiti dai collaboratori a progetto, dai lavoratori occasionali, dai venditori a domicilio, dagli associati in partecipazione o dai pensionati che lavorano. La gestione Separata dell’INPS dedicata a queste categorie a partire dal 1996 fa riferimento solo al nuovo sistema contributivo, vige pertanto in ogni caso il reddito massimo imponibile citato in precedenza, aggiornato annualmente. Come nel caso del lavoro dipendente una contribuzione inferiore ai limiti minimi comporta l’accredito di un proporzionale minor numero di mensilità.

Tabella – Aliquote contributive in vigore per l’anno 2018

INPS FPLD – Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti:33% fino a 46.630 E. (di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore). L’aliquota sale al 34% sulla quota eccedente (l’aumento è a totale carico del lavoratore).
INPS Gestione Speciale Artigiani:·         sulla fascia di reddito di impresa fino a 46.630 E. annui: 24% (21% per collaboratori di età non superiore a 21 anni);

·         sulla fascia di reddito di impresa tra 46.630 E. e 77.717 E. annui (o 101.427 E. per gli iscritti post 1996): 25% (22% per collaboratori di età non superiore a 21 anni).

INPS Gestione Speciale Commercianti:·         sulla fascia di reddito di impresa fino a 46.630 E. annui: 24,09% (21,09% per collaboratori di età non superiore a 21 anni);

·         sulla fascia di reddito di impresa tra 46.630 E. e 76.872 E. annui (o 101.427 E. per gli iscritti post 1996): 25,09% (22,09% per collaboratori di età non superiore a 21 anni).

INPS Gestione Speciale Coltivatori *·         24% per la generalità delle imprese;

·         24% per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate;

INPS Gestione Separata·         per la generalità dei lavoratori iscritti 33% entro il massimale di 101.427 E. annui;

·         per iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione 24% entro il massimale di 101.427 E. annui.

* In attesa della Circolare INPS

Contribuzione figurativa 

Durante la vita lavorativa possono capitare alcuni periodi di mancata attività in cui il rapporto di lavoro cessa o è sospeso, venendo meno quindi la retribuzione e il conseguente obbligo assicurativo. Questi periodi risulterebbero, pertanto, scoperti da contribuzione se la legge non individuasse particolari circostanze meritevoli di tutela e che non comportano alcuna spesa a carico del lavoratore, a differenza dei contributi da riscatto e di quelli volontari. I contributi figurativi consentono di realizzare una copertura assicurativa ai fini pensionistici dei periodi di assenza dal lavoro o privi di attività. Tale contribuzione ovviamente non può coincidere temporalmente con quella obbligatoria.

Tale istituto opera per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi appartenenti ai Fondi Speciali gestiti dall’INPS con specifiche modalità e limitazioni.

L’accredito garantisce la copertura assicurativa di periodi di assenza dal lavoro espressamente individuati dalla legge. Sono accreditati d’ufficio direttamente da parte dell’Ente, senza esplicita richiesta da parte del lavoratore, i contributi figurativi nel caso in cui causale di assenza dal lavoro sia determinata da:

  • cassa integrazione;
  • disoccupazione;
  • mobilità;
  • lavori socialmente utili;
  • contratti di solidarietà; assistenza antitubercolare;
  • invalidità e inabilità indennizzate con successivo recupero della capacità lavorativa.

Mentre, il lavoratore deve presentare esplicita richiesta per i periodi di:

  • servizio militare e assimilati;
  • maternità e congedi parentali;
  • educazione e assistenza figli;
  • malattia e infortunio;
  • donazione di sangue e di midollo osseo;
  • aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;
  • persecuzione politica o razziale;
  • licenziamento per rappresaglia;
  • assistenza ai disabili;
  • congedo per donne vittime di violenza.

In genere, i contributi figurativi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) vengono accreditati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e non nella gestione speciale se esiste anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti.

Nella generalità dei casi, i contributi figurativi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. Fanno eccezione quelli relativi a periodi di malattia e di disoccupazione ordinaria indennizzata. Questi, infatti, non sono considerabili ai fini del perfezionamento di “almeno 35 anni di contributi” per il conseguimento della pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne).

Non sono altresì validi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 5 anni per la pensione di vecchiaia con 70 anni e 7 mesi  per cui è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria e da riscatto) con esclusione appunto di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Allo stesso modo sono esclusi per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto di 20 anni per la pensione di vecchiaia anticipata dei soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 ottenibile a 63 anni e 7 mesi di età e un importo di pensione pari a 2,8 volte l’Assegno Sociale.

Nel prossimo appuntamento continueremo l’approfondimento affrontando nel dettaglio la contribuzione volontaria e quella da riscatto.