Nei reati relativi alla sicurezza sul lavoro, pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, e il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro.

Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Cassazione penale sez. III, 31/01/2018 n. 14359