La Corte d’appello di Venezia esclude questi prodotti assicurativi dal segmento vita

Senza le giuste informazioni al cliente il contratto è nullo
di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
Le polizze Index ed Unit Linked non sono polizze vita ma investimenti finanziari, soggette alle norme del Testo unico della finanza (Tuf). Esse quindi, devono prevedere la forma scritta non solo del contratto di acquisto, ma soprattutto di quello generale d’investimento, espressamente previsto a pena di nullità. È quanto ha deciso con sentenza n. 1874 del 29.6.18, la Corte d’appello di Venezia.
Il fatto. Un risparmiatore sottoscrive una polizza assicurativa index linked, collegata ad obbligazioni islandesi. La polizza non contiene alcuna garanzia di esito non negativo della gestione o di rimborso in caso di perdita parziale o totale del capitale. Il cliente ricorre in primo grado al Tribunale di Treviso che ritiene «la causa della polizza Unit Linked non di assicurazione, poiché gli unici rischi relativi all’andamento del mercato borsistico sono assunti dall’assicurato, la cui morte, se intervenuta prima della scadenza del contratto, rappresenta la condizione per individuare determinati beneficiari, laddove un contratto assicurativo sulla vita avrebbe collegato l’obbligazione stessa dell’assicuratore ad un evento attinente alla vita umana». Peraltro nel caso di specie l’evento riguardante la vita del sottoscrittore, incide in modo insignificante sul quantum, per cui il contratto è privo di alea ed è, pertanto, estraneo ai contratti di assicurazione sulla vita. A fronte di tale decisione la compagnia ricorre in appello.
La decisione della Corte d’appello di Venezia. La Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1874 del 29.6.18 ha respinto il gravame e condannato la compagnia appellante. Con motivazioni in linea a quelle della decisione in primo grado, i giudici lagunari ritengono il contratto index linked un prodotto finanziario per il quale sia necessario applicare le norme del Tuf (dlgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento (cd contratto quadro-si veda anche il reg. Consob. 11522/98), in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.
Conclusioni. L’espressione «Linked» (letteralmente «collegato») indica che in tali prodotti vi è un collegamento fra l’aspettativa finale del capitale rendita dell’assicurato e l’andamento degli indici sottostanti. Tali sottostanti possono essere rappresentati da quote di fondi di investimento (unit linked) oppure da indici di borsa o panieri azionari (index linked). La variabilità degli elementi sottostanti introduce un elemento (talvolta forte) d’incertezza nel rapporto contrattuale. Il quantum della prestazione cui è tenuto l’assicuratore è variabile e in alcuni casi neppure l’an è certo. Dopo l’entrata in vigore, dal 1/7/2007, del nuovo art. 25-bis del Tuf, la stessa cassazione (Cass. 18/04/2012 n. 6061, conf. n.10333/2018) ha ritenuto che sia compito del giudice di merito stabilire se nelle varie situazioni ci si trovi al cospetto di polizze assicurative sulla vita o di investimento in uno strumento finanziario applicando gli ordinari principi di ermeneutica contrattuale.
La Corte d’appello di Venezia, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale che in materia si sta sempre più consolidando (si veda tabella), ha confermato l’ordinanza di primo grado, condannando la compagnia alla restituzione del capitale perduto dal cliente (comprensivo di interessi) e alla refusione delle spese di lite. Sul tutto pende, tuttavia, una recente sentenza della Corte di giustizia europea del 31/5/2018 (si veda ItaliaOggi 12/6/2018) che qualifica quali polizze vita anche contratti nei quali manca la garanzia sul capitale.
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