Un regolamento dello Sviluppo economico darà vita a nuove tipologie di polizza assicurativa

Ecco il contratto base: clausole ridotte, vendita solo via web
di Cinzia De Stefanis e Luigi Chiarello
Un «contratto base» con clausole minime di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. E un modello elettronico, da utilizzare come modulo tecnologico standard per l’offerta telematica del prodotto; sia mediante il servizio pubblico www.tuopreventivatore.it, sia tramite le singole offerte web, presenti sui siti delle imprese assicurative. Prodotto, che non potrà però essere offerto fisicamente alla clientela, da intermediari o presso le singole agenzie assicurative. Sono queste alcune delle importanti novità contenute in uno schema di regolamento del ministero dello sviluppo economico, che ha incassato, seppur con qualche richiesta di integrazione, il via libera del Consiglio di stato, con parere del 2 luglio 2018 (n. 01686). Il provvedimento è attuativo dell’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Contenuto dell’articolato. Lo schema di regolamento è composto da quattro articoli e da un allegato «A» sul contratto base di assicurazione. Gli articoli sono così rubricati:
– articolo1 – definizioni;
– articolo 2 – oggetto e ambito di applicazione;
– articolo 3 – offerta contrattuale e modello elettronico;
– articolo 4 – norme di rinvio e finali .

Nell’allegato «A» sono definite, in via esemplificativa, le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa; ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa Rc auto, che incidono sulla diminuzione o sull’aumento del premio. E le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio. Nello stesso schema di contratto vengono previste, in via esemplificativa, le clausole relative a condizioni di garanzia accessorie alla responsabilità Rc auto, liberamente offerte dall’impresa, anche in concorrenza o alternativa tra loro, in aggiunta o in alternativa alle condizioni prescritte.
Offerte anche tramite internet e nei punti vendita. Ciascuna impresa di assicurazione determinerà liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole. In più, ogni compagnia dovrà formulare, obbligatoriamente, la propria offerta al consumatore, anche tramite il suo sito internet. Ed, eventualmente, potrà offrire il prodotto mediante link ad altre società del medesimo gruppo

Il tutto, ferma restando la libertà di offrire, separatamente, qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
L’offerta, contenente la riduzione o l’incremento del premio, dovrà essere contenuta anche nel modello elettronico predisposto dal ministero dello sviluppo economico, sentita l’Ivass; il tutto in modo che ciascun consumatore possa ottenere, ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo, un unico prezzo complessivo annuo.
Ogni preventivo di contratto di base dovrà essere gratuito e personalizzato. E potrà trovarsi sia presso i punti vendita dell’impresa, sia sul sito internet. Vengono definiti come punti vendita: i locali e le sedi, o dipendenze, dell’intermediario o dell’impresa, che siano accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento dello stesso.

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