La Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1874 del 29.6.18, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia, ha confermato un’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., la quale, dopo pochi mesi dall’inizio del giudizio, aveva dichiarato nullo per difetto di forma uno pseudo contratto assicurativo Index Linked.

Il fatto:
Un quarantenne residente in Castelfranco Veneto (TV) aveva investito i primi risparmi del proprio lavoro (€ 5.000,00) in una polizza assicurativa, emessa da Ergo Previdenza s.p.a. e collegata ad obbligazioni islandesi e si è in seguito rivolto al proprio legale, avv. Franchi, per recuperare i risparmi perduti. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza in data 28 gennaio 2014, ha condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.

Quest’ultima ha proposto appello avverso quel provvedimento e la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1874 del 29.6.18 ha respinto il gravame e condannato la compagnia appellante alle spese di lite.

Il caso è quello di un investimento effettuato tramite una polizza assicurativa c.d. index linked connessa ad obbligazioni islandesi. Il fatto che una polizza vita sia garantita da bond, al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, come per il Tribunale di Treviso anche per la Corte d’appello, la ricorrenza non di un contratto assicurativo, più in particolare di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per la Corte la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.