IL VOSTRO QUESITO

L’assenza del certificato di agibilità e s.m.i., riconducibile a motivazioni di carattere burocratico e non tecnico, può portare al diniego dell’assunzione del rischio e, nel caso di polizza in corso, in caso di sinistro, motivazione alla reiezione del danno sia per il settore casualty che property?

L’ESPERTO RISPONDE


1) Nelle polizze “incendio” rischi civili si fa di norma riferimento al fabbricato, descrivendone le caratteristiche tecniche (costruito con strutture portanti orizzontali e verticali realizzate in materiale infiammabile o non infiammabile) e non si fa riferimento alla sussistenza di certificato di abitabilità o di altro genere, tanto più che con questa tipologia di contratto si assicurano anche i fabbricati in costruzione e quelli vuoti perché ancora non destinati ad attività commerciali o industriali.

2) Nelle polizze “incendio” rischi industriali fino a qualche anno addietro il riferimento era più o meno lo stesso, ma dalla seconda metà degli anni ’80 in avanti molte compagnie hanno inserito in polizza riferimenti al rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi ed ancora altri requisiti; in questo caso, per poter dare una riposta soddisfacente per il lettore, avrei bisogni di leggere le intere condizioni di polizza.

In caso di sinistro e prescindendo dal riferimento al “settore casualty” che non ci è molto chiaro, riteniamo che la mancanza del certificato di abitabilità – soprattutto nelle polizze “incendio” R.O.- non possa determinare conseguenze degne di rilievo e così la reiezione del danno; nelle polizze “incendio” R.I., invece, ciò potrebbe creare qualche problema in relazione alle C.G.A., come indicato al punto 2), ancor più se la mancanza di tale certificazione è dovuta a motivazioni di carattere burocratico e non tecnico.