Il pregiudizio subito dalla banca in ragione del mancato compimento, da parte del notaio incaricato della stipula di contratti di mutuo fondiario, delle opportune previe visure nei registri immobiliari onde verificare l’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili gravati, non da altro può considerarsi rappresentato se non dall’eventuale mancato recupero del mutuo erogato, non ottenibile neppure in via sussidiaria per la insufficiente garanzia patrimoniale offerta dagli immobili.

L’esistenza di un tale pregiudizio può con certezza essere allegata e dimostrata in giudizio, ciò escludendo la configurabilità di un danno da perdita di chance, postulando questo l’incertezza circa la sorte dei mutui erogati, incertezza però non predicabile specie a distanza di oltre due decenni dalla erogazione dei mutui.

Il danno patrimoniale da perdita di chance consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

Presupposto ed essenza stessa di tal genere di danno è dunque l’incertezza, ossia l’impossibilità di affermare con certezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure non conseguito, essendo il danno per l’appunto rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo, la cui affermazione dovrà comunque rispondere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza.

Un tale danno non può pertanto predicarsi ove, al contrario, una tale incertezza non possa sussistere, laddove cioè si abbia o possa aversi contezza del fatto che il vantaggio economico perseguito sia di per sé comunque conseguito o conseguibile o al contrario non lo sia per effetto anche del fatto dannoso posto a origine della dedotta responsabilità.

Il pregiudizio della banca direttamente correlabile alla omessa visura da parte del notaio è rappresentato dall’indotto erroneo affidamento sulla sussistenza di adeguata garanzia patrimoniale a copertura del credito di rimborso del mutuo erogato; tale pregiudizio è a sua volta apprezzabile sul piano economico e si tramuta pertanto in danno risarcibile (solo) se e in quanto l’impossibilità di far valere tale garanzia concorra a determinare il mancato soddisfacimento del credito.

Ai fini del risarcimento del danno futuro, l’istituto di credito, che agisca nei confronti del direttore di filiale per imprudente erogazione del credito, non può da lui pretendere il risarcimento sulla base della presunzione di definitiva irrecuperabilità del credito fondata sull’inesistenza di beni e garanzie del cliente insolvente, occorrendo invece che la banca costituisca in mora il debitore o attivi un procedimento, monitorio o esecutivo, che ne attesti l’inadempienza, poiché l’assenza di tentativi di recupero coattivo incide su un presupposto di esistenza del danno risarcibile, e non semplicemente sull’obbligo di circoscriverne l’entità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2).

Cassazione civile sez. III, 12/04/2018 n. 9063