di Daniele Cirioli

Matura prima il diritto alla pensione integrativa chi perde il lavoro e si sposta in uno stato Ue per trovare una nuova occupazione. Il minimo di contributi richiesto (in aggiunta all’età per la pensione pubblica), infatti, è ridotto da cinque a tre anni. A stabilirlo, tra l’altro, è il dlgs n. 88/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161/2018, che dà attuazione alla direttiva n. 2014/50/Ue.

La direttiva Ue
La direttiva contiene norme per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra stati dell’Ue, mediante riduzione degli ostacoli creati dalle regole dei regimi pensionistici integrativi. La direttiva andava recepita entro il 21 maggio. Il dlgs n. 88/2018 è in vigore dal 14 luglio e ha recepito solo quanto previsto agli artt. 4, paragrafo 1, 5 e 6 della direttiva poiché le altre norme già risultavano disciplinate.
La pensione arriva prima.
Una prima novità riguarda i requisiti per la maturazione del diritto alla rendita a carico del fondo pensione (cioè alla pensione integrativa). Tale diritto si matura allo stesso momento di maturazione dell’età di accesso alla pensione del regime obbligatorio (età per la pensione di vecchiaia, oggi pari a 66 anni e 7 mesi) in presenza di almeno cinque anni di partecipazione (cioè contribuzione) al fondo pensione. Questa la novità in vigore dal 14 luglio: il predetto termine (di cinque anni) è ridotto a tre anni nell’ipotesi di lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione integrativa e che si sposta tra stati dell’Ue.

Il fermo per mobilità
La seconda novità riguarda le disposizioni relative ai requisiti d’iscrizione ai fondi pensione, alla portabilità in altro fondo pensione (delle posizioni individuali) e al riscatto. La normativa prevede che, se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione, va previsto:
a) il trasferimento ad altro fondo pensione al quale il lavoratore acceda per la nuova attività;
b) il riscatto parziale, in misura del 50%, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso del datore di lavoro a mobilità o cassa integrazione guadagni;
c) il riscatto totale nei casi d’invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione per più di 48 mesi.
A tali previsioni dal 14 luglio s’è aggiunta la quarta: mantenimento della posizione individuale in gestione presso il fondo pensione anche in assenza di ulteriori contributi. Quest’opzione trova automatica applicazione in assenza di altra scelta del lavoratore e fatta salva l’ipotesi del valore della posizione individuale maturata non superiore all’importo di 453 euro (pari a una mensilità dell’assegno sociale); in quest’ultimo caso, il fondo pensione informa l’iscritto della facoltà di esercitare il trasferimento a un altro fondo pensione ovvero di richiedere il riscatto.

Compiti della Covip.
La Covip, tra i suoi compiti, è tenuta a dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di fondi pensione, per tutelare l’adesione consapevole e garantire il diritto alla portabilità avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi. A ciò si aggiunge, dal 14 luglio, l’obbligo per la Covip di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni sulle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui diritti pensionistici (requisiti ecc.).
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