La Corte di Giustizia UE è intervenuta in ambito intermediazione assicurativa  relativamente a due fatti avvenuti in Svezia. La disputa riguarda l’ambito di applicazione e Nozione di “intermediazione assicurativa” secondo la Direttiva 2004/39/CE e la  Nozione di “consulenza in materia di investimenti – Consulenze fornite in occasione di un’intermediazione assicurativa e relative all’investimento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione – Qualificazione dell’attività di un intermediario assicurativo in mancanza dell’intenzione di quest’ultimo di concludere un vero contratto di assicurazione”.

Nel primo caso in Svezia, gli assicurati affidano somme di denaro a un broker assicurativo, con l’obiettivo di investirli in prodotti obbligazionari legati all’assicurazione sulla vita. A posteriori, si rendono conto che il direttore generale della società di intermediazione si è appropriato degli importi in questione. Quindi presentano un’azione di risarcimento nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile (RC) dell’intermediario, ottenendo ragione in prima istanza. In Appello, i giudici ritengono che, in considerazione delle azioni del direttore generale, non si possa parlare di “intermediazione assicurativa”.

Nel secondo caso, seguendo i consigli forniti da un società di intermediazione assicurativa, una persona investe in certificati d’investimento (prodotti finanziari strutturati) come parte di un’assicurazione vita di capitalizzazione. Successivamente, l’investimento perde tutto il suo valore. L’assicurato avvia un’azione contro l’assicuratore di responsabilità civile (RC) dell’intermediario. L’assicuratore sostiene che la consulenza fornita dall’intermediario non è coperta dall’assicurazione stipulata. In prima e seconda istanza, la parte lesa ottiene ragione.

La Corte suprema – per i due casi – ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali:
– La direttiva sull’intermediazione è applicabile laddove l’intermediario non abbia intenzione di stipulare un vero contratto di assicurazione? In questo contesto, l’opinione del sottoscrittore – sull’esistenza dell’attività di intermediazione – ha qualche importanza?
– La direttiva si applica alla consulenza finanziaria o di altra natura fornita nel contesto della mediazione assicurativa, ma di per sé non mira alla sottoscrizione o alla proroga di un contratto di assicurazione? 

Secondo la direttiva 2002/92, il concetto di intermediazione assicurativa è definito come “qualsiasi attività consistente nel presentare o proporre contratti di assicurazione o di eseguire altri lavori preparatori per la conclusione o la conclusione o contribuire alla loro gestione ed esecuzione, in particolare in caso di sinistro”.

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, i lavori preparatori per la conclusione di un contratto di assicurazione, in assenza di un reale desiderio da parte dell’intermediario di concludere il contratto, rientrano nel concetto di intermediazione assicurativa.

Aggiunge che la consulenza finanziaria relativa all’investimento di capitali fornito da un intermediario rientra anche nell’ambito di applicazione di tale direttiva e non in quello relativo ai mercati degli strumenti finanziari.

Testo integrale sentenza.