IL VOSTRO QUESITO

Amministratore di Condominio stipula polizza annuale con alla compagnia XYZ con decorrenza 01/02/2017 e scadenza 01/02/2018. L’amministratore a settembre 2017 riceve dall’assemblea incarico di cambiare compagnia, ma dimentica di mandare la disdetta entro i 60 gg. previsti dalle cga di polizza.
Alla fine dell’anno, resosi conto dell’errore, l’amministratore invia raccomandata di disdetta in data 20/12/2017 richiamando esplicitamente il codice al consumo. L’intermediario della compagnia rigetta la richiesta richiamando i 60 gg. previsti dalle Cga di polizza.
È corretta la risposta dell’intermediario?

L’ESPERTO RISPONDE


La disdetta può essere respinta se pervenuta oltre il termine per la disdetta.
Il termine considerato “corretto” è di 60 giorni secondo il codice civile (art.1899).
Poiché il condominio è considerato “consumatore” dalla più diffusa giurisprudenza, è possibile far valere la normativa del codice del consumo solo nel caso in cui
la polizza preveda un termine per la disdetta superiore ai sessanta giorni.
In quest’ultimo caso, se il termine è “…eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (art.33 del Codice del consumo), si potrebbe considerare la clausola contrattuale come vessatoria invocando il codice del consumo.