La norma di cui all’art. 2051 c.c. disciplina una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.

Il danneggiato pertanto, al fine di ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.

Al custode, per contro, per andare esente da ogni responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.

Tribunale Pisa, 23/02/2018 n. 176