di Carla de Lellis

I fondi pensioni fanno i furbetti con la Rita. In alcuni casi, infatti, prevedono costi superiori ai limiti di legge, in altri fissano periodicità di erogazione oltre misura. Lo segnala la Covip che, con nota trasmessa via email alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione e Fip), dà tempo 90 giorni per le correzioni.
Rita strutturale. La segnalazione Covip riguarda la cosiddetta Rita («rendita integrativa temporanea anticipata») che le novità della legge Bilancio, dal 1° gennaio, l’hanno resa strutturalmente a disposizione dei lavoratori. Per tale ragione la commissione di vigilanza aveva chiesto diverse modifiche ai regolamenti e alle note informative dei fondi pensioni, con la circolare n. 888/2018 (si veda ItaliaOggi del 9 febbraio).

La legge è uguale per tutti. In primo luogo la Covip segnala che non tutti i fondi pensioni si sono adeguati. Perciò chiede di provvedervi tempestivamente, non oltre il prossimo 31 luglio 2018, aggiornando lo statuto, il regolamento e l’eventuale ulteriore documentazione informativa. In ogni caso, precisa che, anche senza aggiornamenti, i fondi pensione devono applicare le novità introdotte dalla legge n. 205/2017 (legge Bilancio 2018).

Costi elevati. In riferimento alle spese previste per l’erogazione della Rita, la Covip segnala casi in cui i costi sono stati espressi in percentuale dell’importo erogato per ciascuna rata di rendita, anziché in cifra fissa. Spiega che tale modalità non è ammissibile, ricordando altresì che i costi della Rita devono essere limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fondo pensione. Alcuni fondi pensioni, inoltre, hanno introdotto importi per voci di costo senza aver specificato la tipologia di spesa introdotta (una tantum, per ciascuna rata di rendita ecc.). In altri casi, alcuni Pip hanno inserito gli importi relativi ai costi da addebitare per l’erogazione della Rita, anche questa una cosa inammissibile.
Periodicità della Rita. In alcuni casi, infine, la Covip segnala la previsione di una periodicità d’erogazione della Rita annuale e/o semestrale e ricorda che, invece, l’erogazione deve avere periodicità non oltre i tre mesi.

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