Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso ed egli, ove abbia dedotto che il bene è suscettibile di produrre danni per certe sue specifiche caratteristiche o per l’insorgenza in esso di un agente esterno, ha l’onere di dimostrare tali specifiche circostanze.

Solo una volta che sia stata raggiunta tale prova, il custode ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito ovvero che il sinistro non s’è verificato come conseguenza normale della particolare situazione potenzialmente lesiva, ma per una circostanza del tutto estranea ad essa, che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell’evento dannoso.

Tribunale Grosseto, 08/03/2018 n. 253