di Carlo Giuro

Il risparmio previdenziale, in considerazione della finalità sociale che persegue, gode di significativi benefici fiscali. Si può in ogni modo perfezionare l’impianto in senso migliorativo per favorire una maggiore diffusione dei fondi pensione adattando la normativa alla evoluzione del mercato del lavoro. Utili spunti di riflessione sono contenuti nella Relazione annuale della Covip in cui si sottolinea come l’inclusione previdenziale dipende anche dalla misura e dall’efficacia degli incentivi fiscali, che devono essere strutturati tenendo anche conto dell’evoluzione del mercato del lavoro. Proprio nella prospettiva di un modello fiscale per la previdenza complementare che sia adeguato a un mercato del lavoro caratterizzato da carriere discontinue, propone la Autorità di Vigilanza, potrebbe essere utile valutare l’opportunità di introdurre schemi di incentivazione fiscale dei contributi che prevedano la possibilità di riportare ad anni di imposta successivi i benefici che non si sono utilizzati in una fase di incapienza fiscale. Tali schemi risponderebbero all’esigenza di aumentare il grado di inclusione previdenziale tra quelle platee di lavoratori e lavoratori che in prospettiva scontano un rischio maggiore di povertà nella fase terminale della vita lavorativa e allo stesso tempo contribuirebbero a valorizzare la funzione sociale del risparmio previdenziale. Nella Relazione annuale, sempre sui profili tributari dei fondi pensione, vi è poi un interessante approfondimento di come sia trattato il risparmio pensionistico nei diversi Paesi europei e dell’Ocse.
Per valutare il complessivo sistema impositivo della previdenza complementare, si osserva, nonché il grado di agevolazione a essa riconosciuto rispetto ad altre forme di impiego del risparmio, vanno considerate congiuntamente l’articolazione e l’intensità della tassazione nelle tre fasi della partecipazione al fondo da parte dell’aderente, che possono formare oggetto di imposizione fiscale vale a dire la fase di contribuzione, quella di investimento e la fase di erogazione della prestazione. Il sistema di tassazione prevalente a livello europeo e nell’area Ocse si riconduce al modello Eet, caratterizzato dall’esenzione dell’intera fase di accumulo e dalla tassazione delle prestazioni al momento della loro erogazione. Secondo le informazioni raccolte e pubblicate dall’Ocse, 13 dei 28 paesi dell’Unione europea (18 dei 35 paesi Ocse) adottano tale modello.

Lo schema Eet è peraltro applicato con diverse modalità, che vanno dall’Eetpuro (ad esempio, Olanda e Svizzera), che tassa le prestazioni secondo l’aliquota marginale sul reddito, a modelli ibridi (ad esempio, Belgio, Germania, Irlanda e Portogallo), in cui le erogazioni pensionistiche sono assoggettate ad un’aliquota meno gravosa rispetto alla tassazione ordinaria sui redditi personali. Riguardo agli altri tipi di modelli, in Austria, Belgio, Francia, Israele, Corea, Portogallo e Malta i fondi pensione sono tassati secondo il modello Tet (tassazione, esenzione, tassazione). Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Messico e Lituania seguono il regime Tee (tassazione, esenzione, esenzione). Si evidenzia ancora come in entrambi questi modelli spesso la tassazione dei contributi non è totale, ma viene parzialmente mitigata. I rendimenti ottenuti dagli investimenti sono tassati poi solo in pochi Paesi. In Danimarca, Italia e Svezia i contributi sono esenti mentre i rendimenti sugli investimenti e le prestazioni pensionistiche sono tassate (Ett); in Australia, Nuova Zelanda e Turchia, solo le prestazioni pensionistiche sono esenti (Tte). Infine, solo due paesi (Slovacchia e Bulgaria) prevedono un regime fiscale che applica il modello Eee. Nella Relazione si pone ancora in evidenza come nell’ambito dei differenti regimi si riscontrano poi trattamenti fiscali eterogenei anche con specifico riferimento a contributi, rendimenti o prestazioni pensionistiche. Il trattamento fiscale di contributi può variare in relazione al soggetto che effettua la contribuzione (lavoratore o datore di lavoro), alla natura obbligatoria o volontaria dell’adesione, o al tipo di piano in cui vengono versati i contributi (occupazionale o personale). Quasi tutti i Paesi consentono in qualche misura la deducibilità fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro o dal dipendente ai piani pensionistici; la maggior parte di essi non considera i contributi versati dal datore di lavoro come un reddito imponibile del dipendente.

Tuttavia, le condizioni per l’ammissibilità alla deducibilità fiscale dei regimi pensionistici variano notevolmente, come pure l’importo dei contributi fiscalmente deducibili. La maggior parte dei Paesi prevede l’esenzione dei rendimenti conseguiti anno per anno dalle forme pensionistiche. Di norma viene applicata un’aliquota fissa, che può variare in relazione alla durata degli investimenti (Australia), alla tipologia degli investimenti (Italia), alla tipologia di forma o della situazione personale o familiare dell’aderente (ad esempio livello di reddito dell’aderente in Nuova Zelanda o durata della partecipazione in Turchia). Circa la metà degli Stati tassa in modo analogo le differenti tipologie di prestazioni pensionistiche (rendita, capitale e prelievi programmati). Tuttavia, le aliquote applicate e l’importo deducibile variano notevolmente. In genere, le prestazioni pensionistiche sono tassate con aliquota marginale; numerosi sono anche i paesi che prevedono un’aliquota fissa (flat rate). La richiesta anticipata delle prestazioni pensionistiche viene di norma disincentivata mediante un disciplina fiscale meno favorevole. Diversi Stati (Islanda, Israele, Svezia) consentono l’erogazione delle prestazioni solo in forma di rendita. In alcuni Stati, i pagamenti in un’unica soluzione sono parzialmente esenti da oneri fiscali in presenza di determinate condizioni (ad esempio, se la rendita erogabile è di importo contenuto) ovvero per neutralizzare l’effetto della più alta fascia di aliquota marginale che verrebbe applicata in conseguenza del pagamento di prestazioni in capitale di importo elevato. (riproduzione riservata)

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