Violazioni pre 4/07, applicata la pena più favorevole
di Tania Stefanutto

Antiriciclaggio più leggero. Per tutte le violazioni commesse prima del 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore delle nuove norme) andrà applicata la norma più favorevole per il trasgressore. I dati potranno essere utilizzati per verifiche di tipo fiscale solo rispettando la riservatezza del segnalante (commercialista, notaio, banca ecc.). Abrogate alcune sanzioni, tra cui quella per omessa istituzione del registro della clientela. Inoltre la sanzione deve essere graduata tenendo scrupolosamente conto del comportamento del segnalato. A pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 di attuazione della direttiva Ue 2015/849 e del decreto legislativo 92 del 25 maggio 2017 (Disposizioni per i compro oro), il comando generale della Guardia di finanza ha inviato ai comandi regionali la circolare operativa in materia di antiriciclaggio (prot. n. 210557 del 7 luglio 2017) ponendo l’accento sulle modalità di gestione delle verifiche, anche in chiave tributaria.

Dopo aver affrontato in linea generale le novità introdotte con i dlgs 90 e 92, la circolare passa in rassegna in particolar modo le modalità di verbalizzazione delle violazioni al fine della corretta irrogazione della sanzione e l’utilizzabilità fiscale dei dati acquisiti in tale ambito. In tema di utilizzo dei dati e delle informazioni ottenute in sede di controllo antiriciclaggio, il novellato art. 9, comma 9 del dlgs 231/2007 così dispone: «I dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.» La circolare divide le «attività» in ispezioni e controlli (art. 9 comma 4 lett. a), dlgs 231/2007: «effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli») e approfondimenti di segnalazioni (art. 9 comma 4 b), dlgs 231/2007 («con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Uif (Unità d’informazione finanziaria, ndr), secondo quanto stabilito dall’articolo 40»).

La circolare prova ad equiparare l’art. 9, comma 9 novellato agli articoli 63 del dpr 633/1972 e 33 del dpr 600/1973, che prevedono in ambito tributario l’utilizzabilità dei dati di provenienti dalla Forze di polizia giudiziaria. In ambito «antiriciclaggio», però, esiste un limite legato alla «tutela del terzo segnalatore» (tra cui anche i professionisti): l’art. 38 del dlgs 231/2017 impone l’assoluta riservatezza del segnalante. È quindi previsto che i dati possano passare in ambito fiscale «soltanto e tassativamente a conclusione di tutte le attività» di verifica di violazioni ex dlgs 231/2007 e nel rispetto assoluto del divieto di comunicazione dell’identità del segnalante. La circolare conclude che in caso la comunicazione della provenienza dei dati comprometta l’identità del segnalante, «ogni eventuale specificazione dovrà, comunque, essere esclusa.» Per le indagini propriamente finanziarie, in attesa della definizione di linee guida con il ministero dell’economia, rinvia alla propria circolare 1/2008, all’apposito paragrafo. Resterà da capire l’utilizzo dei dati, in assenza di specifiche ulteriori, sia motivo per invalidare l’eventuale successivo atto impositivo.

Per quanto riguarda poi il regime sanzionatorio, la circolare delle Fiamme gialle detta i criteri di redazione dei verbali, così da consentire all’autorità competente di determinare, in maniera proporzionata al reale indice di pericolosità, la sanzione. Un primo passaggio è dedicato alla successione nel tempo delle norme e al principio del favor rei in sede amministrativa: «Non possono più essere oggetto di contestazione le violazioni in materia di registrazioni», in quanto la norma non è più in vigore. Risultano quindi tacitamente abrogate le sanzioni per: omessa registrazione; istituzione dell’archivio informatico e istituzione del registro della clientela. Per tutte le violazioni commesse prima del 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del decreto 90/2017) andrà nel concreto applicata la norma più favorevole per il trasgressore. Viene analizzato poi lo specifico caso dell’assorbimento di più violazioni nella mancata segnalazione: se le violazioni in materia di adeguata verifica e conservazione hanno come conseguenza la mancata segnalazione, si applica la sanzione solo su quest’ultima violazione. La circolare infine ricorda i criteri previsti dal novellato art. 67 del dlgs 231/2007 per graduare l’entità delle sanzioni, invitando le unità operative a «ricostruire dettagliatamente i comportamenti» e fornendo tutti gli elementi informativi, cioè i criteri contenuti nel citato articolo, che devono prevalere (per la specialità della norma) su quanto previsto dall’art. 11 della legge 689/1981 ai fini della graduazione della sanzione.
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