La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (e in particolare dalle singole leggi regionali) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.

L’attribuzione per legge a uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all’inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia.

Nel caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità di Comune e Azienda sanitaria per i danni derivanti dallo scontro di una vettura con un cane randagio.

Cassazione civile sez. III, 20/06/2017 n. 15167