Redditometro a 360 gradi: è infatti legittimo l’accertamento quando i premi pagati per polizze assicurative, in questo caso denominate «vita» ma di fatto
polizze di investimento, sono alti rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza
n. 17793 del 19 luglio 2017, ha respinto il ricorso del cittadino ritenendo legittimo l’atto impositivo emesso per il recupero della maggiore Irpef.
Inutile per la signora l’impugnazione dell’accertamento sintetico ricevuto.
Infatti, sia la Ctp di Milano che la Ctr hanno ritenuto corretto l’iter e il ragionamento seguito dagli uffici delle Entrate: se il reddito dichiarato è
troppo basso per sostenere i premi di sicuro i guadagni della contribuente sono maggiori. Gli impianti delle sentenze di merito sono stati resi defi nitivi
dalla Suprema corte. Sul punto gli Ermellini hanno infatti chiarito che «in tema di accertamento la determinazione effettuata con metodo sintetico,
sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10/9 e 19/11 1992, cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova
rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente,
posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste
in misura inferiore». Nel caso specifico, inoltre, la Ctr ha accertato che le polizze in questione non sono polizze di assicurazione sulla vita, ma le ha
qualificate, con accertamento di fatto esente da vizi logici, quali polizze di investimento, come tali non escluse dall’art. 9 del dm 10/9 1992 dai fatti-indici
di capacità contributiva. Inoltre, nella specie, non è applicabile il criterio d’imputazione di cui all’art. 38, comma 5 del dpr 600/73, perché
si tratta di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro.
Debora Alberici
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