Nell’ambito dell’attività di gestione dei reclami sono pervenute all’IVASS diverse segnalazioni da parte dei consumatori concernenti clausole sulla cessione del credito (derivante dal diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale) e sul risarcimento in forma specifica, inserite nei contratti r.c.auto di alcune imprese.

Tali clausole tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione.

Le clausole operano su diversi fronti e sono variamente articolate:
a) alcune vietano tout court la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa;
b) altre prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzioassenso);
c) altre ancora prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato , il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia.

Clausole del genere – sottolinea Ivass in una lettera al mercato – possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà. Inoltre, l’applicazione di tali clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.

In presenza di simili clausole, l’Ivass procede ad effettuare segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo.

AGCM si è espressa (provvedimento n. 24268/2013) indicando anche alcune condizioni che, contemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio.

L’Istituto di vigilanza richiama quindi l’attenzione delle imprese sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno.