IL VOSTRO QUESITO

La quasi totalità delle polizze che assicurano danni ai bene sono oggi stipulati con la formula “valore a nuovo”.
In alcuni casi la clausola prevede dei limiti di indennizzo pari a due/tre/quattro volte il valore commerciale del bene al momento del sinistro, ma non è questo il caso poiché la clausola “valore a nuovo” non pone alcuna limitazione in tal senso.
Il danno colpisce una caldaia Strebel degli anni ’80.
Il valore attuale di una caldaia Strebel di pari caratteristiche è di 34.000 €
La riparazione sarebbe possibile, ma con una spesa di circa 10.000 €
Il perito:
• valuta un degrado d’uso dell’80% sul bene danneggiato
• di conseguenza valuta la riparazione è antieconomica
• propone una liquidazione di 1.200 € applicando al costo di una caldaia similare del valore di 7.200 € (di marca diversa, a muro e non a pavimento, di potenza inferiore in termini di kilocalorie), un degrado dell’80%.
Ma allora: a cosa serve la clausola valore a nuovo? Quando è applicabile?
Purtroppo, sempre più frequentemente le compagnie e per loro tramite i periti, applicano percentuali di riduzione dell’indennizzo anche in presenza di clausola “valore a nuovo”. È corretto tutto ciò?

L’ESPERTO RISPONDE

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