di Carla De Lellis

Scarse tutele dalle nuove prestazioni occasionali. Nonostante l’aliquota piena di contribuzione (33% alla gestione separata), i versamenti aiutano al massimo a maturare tre mesi di anzianità per la pensione (ipotizzando 5.000 euro di compensi). Non servono, invece, per la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione della gestione separata, per la quale sono sufficienti proprio tre mesi di contributi per avervi diritto. Agli occasionali familiari, dunque, il rapporto domestico resta preferibile: dà diritto a pensione e disoccupazione.

Le tutele sociali. Per le nuove prestazioni occasionali, sia familiari e sia a soggetti con partita Iva, la disciplina si è preoccupata di delimitare anche l’ambito delle tutele sociali. Come precisato dall’Inps nella circolare n. 107/2017, prevede il diritto a due tutele:

a) all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (lvs), con iscrizione alla gestione separata;

b) all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, curata dall’Inail.

Altre tutele non sono state previste, a cominciare dalle indennità di disoccupazione. Pertanto, i contributi versati alla gestione separata possono essere utili soltanto ai fini del diritto e della misura di una pensione; non possono invece essere utilizzati per maturare il diritto alla Dis-Coll o altre prestazioni (peraltro non è previsto il versamento dell’addizionale dello 0,72%).

La «tassa» contributiva. Ma come e quanto incidono i contributi versati sulle prestazioni occasionali? Innanzitutto, è bene distinguere le prestazioni rese a soggetti con partita Iva da quelle rese a persone fisiche. La differenza sta nella misura del contributo: ai primi è del 33%; ai secondi è pari a 1,65 euro fissi per ora (su un compenso di 8 euro). In tabella sono esemplificati i due casi, considerando per ciascuno il minimo e il massimo di occupazione annua: minimo di quattro ore in caso di soggetti con partita Iva e di 1 ora in caso di famiglie; massimo pari a 4.995 euro di compensi (cioè 555 ore compensate ognuna con il minimo di 9 euro) in caso di utilizzatori con partita Iva e 5.000 euro di compensi in caso di famiglie (625 «titoli» del nuovo Libretto Famiglia). Vale la pena ricordare che i limiti sono fissati come tetto massimo ai compensi per ciascun prestatore nei confronti di tutti gli utilizzatori, e viceversa (per ciascun utilizzatore nei confronti di tutti i prestatori), fermo restando che tra un prestatore e un utilizzatore non si può eccedere i 2.500 euro di compenso annuo, pena la conversione in contratto a tempo pieno e indeterminato.

Ai fini dell’accredito contributivo nella gestione separata va rispettato un minimale, pari per l’anno in corso a 15.548 euro. Ciò vuol dire che, per avere l’accredito di un mese o di un anno di contributi, è necessario che sia pagato un tot preciso di contributi rapportato al minimale. Con l’aliquota al 33% (quella fissata per le prestazioni occasionali rese a favore di utilizzatori con partita Iva) occorre versare almeno 5.130,84 euro di contributi per avere un anno intero di contributi utile ai fini del diritto e della misura della pensione; se il versamento è inferiore, si ha diritto a tanti mesi quante volte risulta versato l’importo di 427,57 euro (cioè al massimo tre mesi). Stesso risultato vale per le prestazioni occasionali familiari, con la differenza che l’aliquota di contribuzione è fissata al 20,62% (1,65/8 euro). Stando così le cose, soprattutto agli occasionali familiari resta molto più conveniente contrattare con la famiglia l’assunzione da colf o da domestico.
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