IL VOSTRO QUESITO

Se un conducente di autovettura riporta un danno fisico a seguito di incidente stradale con ragione per cui, riportando postumi inferiori al 9%, richiede in danni direttamente alla propria compagnia di assicurazione, la eventuale raccomandata per l’interruzione della prescrizione deve essere inviata ogni anno oppure una volta sola purchè entro due anni dalla data del sinistro?

L’ESPERTO RISPONDE


La prescrizione del danno da lesioni conseguenti alla circolazione di veicoli è disciplinata dall’ art. 2947 del codice civile, che così dispone: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
La prescrizione dei diritti nascenti da un contratto di assicurazione è invece disciplinata dall’art.- 2952 cod. civ. che, al riguardo, così prevede: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.- Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.- La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.- La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità”.
La procedura del risarcimento diretto, come noto, è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale non obbligatoria, per cui l’assicurato può rivolgersi tanto alla propria compagnia assicuratrice quanto a quella del responsabile del sinistro per conseguire il risarcimento spettantegli a termini di legge.
La richiesta risarcitoria, quindi, può essere inoltrata tanto alla propria compagnia assicuratrice quanto a quella di controparte nel termine massimo di due anni o anche, per il caso che il fatto costituisca reato (quello di lesioni colpose, per intenderci), nel maggior tempo previsto dalla legge per la prescrizione di questo reato.
Iin considerazione di quanto precisato al punto e del fatto che né il codice delle assicurazioni e neppure il regolamento attuativo della procedura di risarcimento diretto prevedono alcunché al riguardo, suggeriamo – in caso di mancato risarcimento del danno – di interrompere la prescrizione sia verso la propria compagnia assicuratrice che verso quella di controparte.