Riportiamo di seguito la lettera inviata da UEA ai componenti delle seguenti Commissioni Parlamentari: X Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati: Attività produttive, Commercio, Turismo; X Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica: Industria, Commercio, Turismo; XII Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica: Igiene e Sanità.

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L’Unione Europea Assicuratori (di seguito UEA) intende portare alla vostra attenzione  l’operato contra legem delle Società di Mutuo Soccorso (di seguito SMS) e dei Promotori Mutualistici, al precipuo ed unico scopo di salvaguardare il diritto alla tutela sanitaria di centinaia di migliaia di cittadini. UEA ha lanciato mesi fa questo allarme, sostanziandolo attraverso un esposto ufficiale alle autorità a vario titolo competenti – Ministero dello Sviluppo Economico e Ivass – e segnalando agli operatori del mercato un nuovo caso di possibile esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa.

La denuncia in sintesi

1. Le SMS agiscono de facto come una Compagnia di Assicurazione ma senza rispettarne obblighi, requisiti e controlli forti del fatto che a loro non si applica il Codice delle Assicurazioni. Ma non è così. L’art. 345, comma 1°, del suddetto Codice fissa il principio secondo cui le SMS – costituite ai sensi della Legge 3818 del 15 aprile 1886 – sono escluse dall’ambito di applicazione solamente quando “provvedono direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo”, e purché questi impegni diretti, complessivamente, non superino i 100.000 euro per ciascun esercizio annuale.

Pertanto, se la SMS, pur pagando direttamente, supera la soglia dei 100.000 euro indicata, deve assumere la qualifica di impresa locale o mutua assicuratrice; ugualmente lo deve fare qualora paghi indirettamente rendite o capitali di qualsiasi importo ai propri iscritti. Infine, ove la SMS si limiti a stipulare contratti di assicurazione per conto dei suoi iscritti deve comunque osservare le disposizioni sull’intermediazione assicurativa. unione europea assicuratori

2. Le SMS erogano de facto polizze sanitarie. Ma il Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012 – che modifica la Legge n. 3818 “Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso” del 15 aprile 1886 – regola l’attività delle SMS stabilendo due aspetti chiave:

  • non possono svolgere attività di impresa
  • non possono assumere impegni superiori ai limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Quindi mai possono assumere impegni incerti nella loro quantificazione quali sono, per definizione, le prestazioni sanitarie a massimale.

3. Promotori Mutualistici e Agenti di Assicurazione svolgono de facto la medesima attività, eppure:

  • gli agenti di assicurazione sono soggetti ad un impianto normativo e sanzionatorio particolarmente stringente e inequivocabilmente individuato
  • i promotori mutualistici sono figure non tipizzate che sfuggono ad ogni definizione e controllo.

Non sono soci lavoratori, non sono soci promotori, non sono inquadrabili come agenti di commercio di tipo tradizionale e nemmeno come procacciatori d’affari. Illustri giuristi, interpellati da UEA, hanno ipotizzato che si possa configurare l’ipotesi di esercizio abusivo della professione oppure di negozio indiretto, infatti l’attività del promotore mutualistico è quella di vendere quote di un’associazione (la SMS), ma chi acquista tali quote lo fa non per diventare socio della SMS, bensì per ottenere una copertura sanitaria.

Infine, se l’obiettivo della nuova Direttiva Europea 97/2016 sulla Distribuzione Assicurativa (IDD) – che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 febbraio 2018 – è tutelare il consumatore, a prescindere dal soggetto con cui entra in contatto per l’acquisto di una copertura assicurativa, come potrebbe giustificare il nostro Legislatore l’esclusione di tali soggetti, permettendogli di continuare a svolgere la medesima attività di un intermediario senza sottostare alle medesime regole?

Certi che tali assunti abbiano destato la vostra attenzione, e in attesa di interloquire direttamente con le Authority deputate al controllo di tali soggetti, UEA ha ritenuto doveroso mettere a parte di tali riflessioni gli organi legislativi più direttamente interessati dalla materia nell’interesse esclusivo, repetita iuvant, dei cittadini consumatori.