Via dal Fondo chi non versa entro 60 giorni
di Daniele Cirioli

Non versi per l’integrativa? Il fondo pensione ti cancella l’iscrizione. Per le nuove posizioni e per quelle «nulle» (per via di costi amministrativi superiori ai versamenti contributivi), infatti, i fondi pensione possono inserire clausole che prevedano, in mancanza di un pagamento entro 60 giorni, la risoluzione della polizza previdenziale. Lo spiega la Covip a risposta di un quesito.

Posizioni nulle o incapienti. La questione, posta da un fondo pensione aperto, fa riferimento al fenomeno delle posizioni cd nulle o pressoché nulle. Chiede autorizzazione alla Covip per l’inserimento di alcune soluzioni operative finalizzate a ridurre, se non eliminare, il fenomeno. In particolare, la proposta è di inserire, nel modulo di adesione alla previdenza integrativa, specifica previsione in virtù della quale, al verificarsi delle seguenti condizioni, il contratto si risolve:

automaticamente: se l’iscritto non effettua almeno un versamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del modulo di adesione (posizioni «nulle»);
previo invio di informativa: se, successivamente al primo versamento, il valore della posizione individuale finisce per divenire inferiore all’importo annuale delle spese di gestione, a seguito di interruzione dei versamenti dovuti (di seguito definita «incapiente»);
senza rimborso delle somme residue, previo invito a fare un versamento entro 30 giorni: quando il valore della posizione è pressoché nullo (vicino allo zero).
La Covip risponde. La risposta della Covip è positiva sulle prime due soluzioni operative; non accoglie, invece, la terza proposta, quella di risoluzione «senza alcun obbligo di restituzione» di somme residue. La risposta della Covip distingue due situazioni: i futuri aderenti e coloro che già sono iscritti a un fondo pensione.

Futuri iscritti. Riguardo ai primi (futuri iscritti), la Covip non ravvisa criticità all’introduzione di clausole risolutive espresse all’interno del modulo di adesione, che sia funzionale a chiarire a fronte di quali inadempienze può intervenire la risoluzione del rapporto (come, ad esempio, nel caso di mancato versamento della prima contribuzione ovvero di successivo integrale azzeramento della posizione individuale). Anche riguardo ai tempi, la Covip ritiene adeguato il termine di sei mesi dall’adesione per effettuare la prima contribuzione. Aggiunge, però, che è opportuno che tale clausola sia anche riportata nel regolamento del fondo pensione e all’interno della nota informativa (sezione «Informazioni chiave» per l’aderente). In ogni caso, precisa la Covip, la risoluzione non potrà mai operare in via automatica, diversamente da quanto ipotizzato nel quesito, essendo sempre necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunichi al soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene (art. 1456 codice civile).

Attuali iscritti. Anche per gli attuali iscritti, spiega la Covip, è percorribile l’ipotesi di risolvere le adesioni se si tratta di posizioni nulle. In tali casi, però, è necessario trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta loro di evitare la risoluzione del contratto procedendo a fare un versamento entro un termine predefinito, preferibilmente non inferiore a 60 giorni.
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