I temi della trasparenza e dell’informativa agli aderenti rappresentano uno dei pilastri della nuova Direttiva Iorp II (il cui testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 23 dicembre scorso) che dovrà essere recepita entro il 13 gennaio 2019. La norma, che aggiorna la precedente Direttiva 2003/41/Ce relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha l’obiettivo di creare un contesto normativo armonizzato per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione, pur lasciando agli Stati membri le competenze per l’organizzazione dei propri sistemi pensionistici. Quali sono i driver della disciplina? Il primo profilo di attenzione è legato all’attività transfrontaliera dei fondi pensione con l’intento di rimuovere gli ostacoli all’operatività di schemi pensionistici soggetti a norme di diritto del lavoro e delle politiche sociali di uno Stato membro differente da quello di origine, introducendo una procedura per il trasferimento degli schemi pensionistici tra Stati membri. Ulteriore tema è rappresentato dalla governance, sempre più di fondamentale importanza in considerazione della delicatezza delle finalità della previdenza complementare e della complessità dei mercati. Si vuole poi garantire che le Autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare i fondi pensione. Si innova, inoltre, il regime di disclosure nella previdenza complementare. Non si prevede una standardizzazione dell’informativa pre-contrattuale, ma viene stabilito il contenuto minimo dell’informativa. Il compito di disciplinare l’informativa pre-contrattuale è dunque rimesso ai singoli Paesi. Con riferimento invece all’informativa da fornire agli aderenti durante la partecipazione, la Direttiva definisce il contenuto del Pension Benefit Statement, un documento conciso che deve contenere le informazioni più rilevanti riguardanti gli investimenti previdenziali effettuati dall’aderente da rendere disponibile almeno su base annuale. Il documento dovrà inoltre contenere le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni basate sull’età di pensionamento stimata e su ipotesi definite da ciascuno Stato membro, secondo più scenari.
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