di Maria Elisa Scipioni.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono l’unica categoria lavorativa in Italia che non ha solo la facoltà, ma anche l’obbligo di costituirsi una pensione complementare. Devono pertanto provvedere alla contribuzione obbligatoria di base presso la Gestione Speciale Lavoratori Autonomi (GSLA) dell’INPS e alla contribuzione integrativa obbligatoria presso la Fondazione ENASARCO, dovendo così sopportare un onere contributivo al di sopra di ogni altra categoria di lavoro autonomo. Questo carico contributivo dovrebbe portare a una tutela elevata, se non eccessiva, del bisogno pensionistico. Anche se in molti casi questa conclusione è confermata dai fatti, in molti altri non è così.

Nella prospettiva in cui il tasso di sostituzione della GSLA INPS tende a ridursi notevolmente per effetto dell’andata a regime del sistema di calcolo contributivo (la pensione è commisurata al montante dei contributi e non più alla media degli ultimi redditi), la presenza delle prestazioni ENASARCO permetterà di ridurre il gap previdenziale, anche se in alcuni casi questo recupero non sarà pienamente sufficiente.

Un altro aspetto critico di questa categoria è collegato all’innalzamento a 20 anni di contribuzione dei requisiti minimi per la concessione della pensione. Questo ha messo a rischio la pensione di tutti quegli agenti, definiti “silenti”, che hanno versato contributi per meno di vent’anni e ora non possono né riscuotere la pensione, né spostare i contributi già versati in un’altra gestione. L’impossibilità di recupero di questi contributi è determinata dal fatto che ENASARCO è un ente integrativo, che si affianca alla cosiddetta contribuzione obbligatoria. Tuttavia, a partire dal 2024 sarà possibile chiedere la liquidazione di una rendita reversibile calcolata col sistema contributivo con soli 5 anni di versamenti accreditati (la rendita sarà comunque penalizzata rispetto alla soglia 92 della somma di età e contribuzione). Il problema investe in particolare l’agente che perde il lavoro e ha meno di 20 anni di contribuzione accreditata, il quale perderebbe la contribuzione accreditata a meno di esercitare la prosecuzione volontaria che risulta essere però una spesa economicamente poco sostenibile.

Molti sono quindi gli aspetti che fanno degli agenti di commercio una categoria lavorativa particolare, almeno dal punto di vista previdenziale, non solo per le specificità delle singole gestioni interessate (INPS Autonomi ed ENASARCO), ma anche per le problematiche connesse alla mobilità di inquadramento dell’attività lavorativa sempre più dinamica.

Alla fine dell’attività lavorativa si è infatti in presenza di due pensioni, ciascuna delle quali fa riferimento a diversi requisiti. La pensione di vecchiaia ENASARCO, a partire dal 2019, non sarà più conseguibile se non al raggiungimento dei 67 anni e con almeno 20 anni di contribuzione, a patto che la somma tra gli anni compiuti di età anagrafi­ca e di anzianità contributiva risulti almeno pari a quota 92. La Fondazione prevede eventualmente l’anticipo della pensione di al massimo due anni, con un abbattimento permanente dell’ammontare della rendita del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione. Ciò sta a significare che un soggetto che ha iniziato a lavorare in età molto giovane, e che riesce pertanto a raggiungere i requisiti minimi per la pensione anticipata presso la Gestione INPS, dovrà non solo attendere il compimento dei 67 anni per non incappare nella penalizzazione, ma continuare a versare l’aliquota contributiva (17% a partire dal 2020) alla Fondazione. E’ necessario pertanto che gli agenti valutino attentamente il momento di fine attività, in modo tale da assicurarsi la compresenza dei due trattamenti previdenziali.