Pagine a cura di Daniele Cirioli

La pensione? Un puzzle di contributi tra Inps e casse di previdenza. In tempi di lavori brevi e discontinui, anche la pensione non è più una e sola (e lo sarà sempre meno), ma la somma di tante quote corrispondenti a tanti spezzoni contributivi pagati in fondi previdenziali diversi. Per comporre il puzzle, i lavoratori hanno a disposizione sei vie, talvolta anche sovrapponibili: dalla tradizionale ricongiunzione (gratuita per i fortunati vecchi lavoratori, oggi a pagamento) fino al recente «cumulo» disciplinato dalla legge Bilancio 2017. Vediamo, dunque, chi, come e quando può ricorrere a una piuttosto che un’altra via.

Dalla ricongiunzione al cumulo 2.0. Quella di poter «sommare» i diversi periodi contributivi, al fine di maturare un’unica pensione, è un’esigenza da sempre avvertita dai lavoratori. Infatti, nella vita di ogni lavoratore, pubblico o privato, dipendente, autonomo, professionista, capita di dover cambiare mestiere e funzione e, quindi, di ritrovarsi con diversi periodi assicurativi e contributi versati a diverse gestioni di previdenza (Inps, ex Inpdap, casse professionali). All’avvicinarsi del momento della pensione si presenta il problema: come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi? Danno diritto tutti e alla stessa misura a una pensione? E, soprattutto: con quali requisiti posso mettermi in pensione?

Fino al 1979 (ben 40 anni fa!), salvo qualche eccezione riservata ai dipendenti pubblici (legge n. 322/1958 abrogata da luglio 2010 e vive solo per chi ha cessato il versamento di contributi Inpdap prima del 30 luglio 2010 senza aver maturato la pensione), per tutti gli altri lavoratori era praticamente impossibile «sommare» due periodi di lavoro per i quali si erano versati contributi in diverse gestioni (si contavano circa 40 enti e fondi di previdenza).

Perciò, se un lavoratore si trovava ad aver fatto per metà vita lavorativa il commerciante e per l’altra metà l’agricoltore correva il rischio di ritrovarsi senza pensione, nonostante avesse pagato contributi per tanti anni. Ciò, evidentemente, comportava irreparabili danni ai lavoratori.

Per evitare questo, il legislatore ha iniziato a inventare soluzioni che consentissero di sommare i diversi periodi contributivi tra i diversi enti pensionistici. In origine, e per un certo periodo, c’è stata solo la «ricongiunzione», talvolta gratuita e in altri casi a pagamento. Esempio: un lavoratore che per un certo periodo pagava i contributi all’Inps come impiegato, divenuto giornalista era iscritto automaticamente all’Inpgi. Ebbene, volendo far confluire i contributi Inps all’Inpgi per avere un’unica pensione come giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi, perché il trattamento dei giornalisti era più generoso. Lo stesso succedeva nell’ambito dello stesso Inps, se ad esempio un lavoratore con contributi da autonomo e dipendente aveva intenzione di far confluire i primi contributi tra quelli di lavoro dipendente. Per queste ragioni, addirittura, molto spesso capitava che periodi brevi andavano persi.

Adesso le cose stanno molto diversamente: ogni governo, infatti, ci ha voluto mettere del suo e si contano almeno sei diverse vie per maturare il diritto a una pensione quando si sono pagati contributi in varie gestioni (riassunte nelle tabelle in queste pagine).

Le tre «ricongiunzioni». La ricongiunzione è disciplinata da due leggi: n. 29/1979 (contributi tra Inps, ex Inpdap, ex Enpals, Inpgi, gestioni speciali Inps per i lavoratori autonomi e i fondi sostitutivi); n. 45/1990 (contributi tra casse professionisti e gestioni, in altro articolo in altra pagina). Attenzione; le discipline operano solo nel sistema retributivo o misto delle pensioni; pertanto, si rivolgono e sono utili solo a chi può far valere almeno un contributo entro il 31 dicembre del 1995.

La prima ricongiunzione è quella con cui i contributi si «accentrano» (cioè si spostano) nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. Interessa tutti i fondi eccetto la gestione separata. Fino al 30 giugno 2010 era gratuita per i contributi versati nei fondi alternativi (dal 1° luglio 2010 è onerosa). La ricongiunzione dei contributi dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), invece, è stata da sempre a pagamento.

Cumulo gratuito, platea doc
Con il cumulo contributivo, diritto alla pensione senza spendere soldi. Opera solo nel regime contributivo (contributi versati dopo il 1995) e, pertanto, è l’alternativa a ricongiunzione (in tal caso, però, occorre «optare» per il contributivo), totalizzazione e nuovo cumulo, introdotto dal 2013 e prorogato dalla legge Bilancio 2017. Con il cumulo contributivo si può ottenere, la pensione di vecchiaia, quella d’inabilità, quella ai superstiti e anche la pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi d’età e con 20 anni di contributi o con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi se donne) a qualunque età.

Cumulo contributivo. È una delle soluzioni per sommare spezzoni contributivi e maturare il diritto a una pensione. Introdotto nel 1997 (dlgs n. 184/97) si presentò come una novità assoluta, perché per la prima volta si consentiva di maturare una pensione di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti pur non avendo maturato in nessuna delle forme di assicurazione obbligatoria il diritto autonomo alla prestazione. Il cumulo interessa i lavoratori le cui pensioni sono liquidate solo con il sistema contributivo, nel caso in cui siano iscritti ad almeno due gestioni previdenziali. Destinatari sono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1996 o quelli che, pur avendo contributi in precedenza (al 31/12/95), hanno optato per il calcolo contributivo della pensione.

Dentro i professionisti. Il cumulo, tra l’altro, è precluso a chi già è titolare di pensione liquidata da una delle gestioni per cui è richiesto. L’Inps ha precisato (circolare n. 103/17) che ciò non esclude la facoltà di cumulo a chi sia titolare di pensione, ma di una gestione diversa da quelle interessate al cumulo. Il cumulo interessa i professionisti, cioè lavoratori iscritti alle casse previdenziali, sia ex dlgs n. 103/96 e sia dlgs n. 509/94 (però quelle che hanno adottato il contributivo), con una particolarità: i contributi delle casse sono utili solo per il diritto alla pensione, non anche per la misura.

Le deroghe (al 31 dicembre 2011). A chi prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (al 31 dicembre 2011) non aveva i requisiti per l’opzione al contributivo, né per il diritto a pensione, qualora chieda il cumulo si applicano i seguenti requisiti:

a) pensione di vecchiaia: 20 anni di contributi e età pari a:

65 anni e 7 mesi per le dipendenti (donne) del privato;
66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata;
66 anni e 7 mesi per tutti gli altri lavoratori/lavoratrici;
b) pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne.

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