Se un infermiere viene aggredito da un paziente l’ospedale ha obbligo di risarcire i danni. Lo conferma la Corte di cassazione, nella sentenza numero 14566/17 del 12 giugno scorso, che ha ribaltato la sentenza di Appello che negava il risarcimento ad un infermiere palermitano, aggredito nel lontano agosto 2002 da un paziente che veniva trasportato in barella nel pronto soccorso, senza nessun carabiniere di servizio lì sul posto.

L’uomo aveva chiesto il risarcimento dei danni ma la Corte d’appello nel 2011 respinse il ricorso, «tenuto conto della specificità del lavoro che implicando necessariamente il contatto fisico con i pazienti finalizzato a prestare le cure urgenti – si legge nel dispositivo – non consente di frapporre, tra il lavoratore e l’utenza, barriere protettive e della natura del comportamento di aggressione che, manifestandosi all’improvviso e consumandosi in breve arco temporale, è difficilmente prevedibile e prevenibile».

La particolare vicenda venne portata sugli scranni dei porporati di piazza Cavour che, esaminando nel concreto, hanno ribaltato l’interpretazione del giudice di merito. «Il datore di lavoro deve dimostrare non solo l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità del lavoratore», specificano i giudizi in punta di diritto, «ma di aver vigilato sulla loro osservanza, cosa che l’Azienda sanitaria non aveva fatto limitandosi a sostenere l’eccezionalità dell’evento.

L’Azienda non aveva provato di aver adempiuto alle obbligazioni di protezione del lavoratore e di aver adottato nell’esercizio della propria attività», continuano i giudici, «tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro e le regole di esperienza, costituiscono rimedi validi a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro».

I giudici della Corte di cassazione concludono sul caso ricordando che la responsabilità del datore di lavoro è di tipo contrattuale (non incidentale), e che spetta al datore di lavoro «l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo», cosa che la Corte d’appello palermitana aveva invece addossato all’infermiere.

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