Intermediari obbligati a fornire titoli adeguati ai clienti
di Anna Messia

Prodotti su misura e più trasparenza sui costi. La nuova direttiva europea in materia di mercati degli strumenti finanziari, Mifid II, ha visto venerdì 28/7 l’approvazione dello schema di decreto legislativo da parte del Cdm ed entrerà regolarmente in vigore il 3/1/2018. Le nuove regole che promettono di rivoluzionare il mercato della distribuzione finanziaria sono quindi pronte a partire. Un anno dopo rispetto all’obiettivo del 2017 che era stato inizialmente fissato dai regolatori europei, ma ora si parte in corsa e non ci sarà nessuna fase transitoria di sei mesi, come pure era stato chiesto dalle commissioni di camera e senato. Il rinvio sarebbe «in palese contrasto con la normativa europea», si legge nella relazione illustrativa del decreto, dove si chiarisce però che le attuali disposizioni del Tuf continueranno a essere valide fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni di attuazione della Mifid II. Tra le richieste di modifica respinte dal consiglio dei ministri c’è anche quella che riguarda l’offerta fuori dalla sede dei consulenti senza mandato. Le commissioni avevano chiesto l’abolizione dell’articolo 30-bis, considerandolo tra l’altro un possibile ostacolo all’attività di vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza dell’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf). Limiti che però non sono stati evidentemente ravvisati dal governo, che ha invece ritenuto che l’articolo sia coerente con lo svolgimento delle attività di consulenza di altri professionisti iscritti all’albo.

In ogni caso, dopo il via libera del governo ora tutto è pronto per arrivare in tempo con la partenza di Mifid II, con tanti cambiamenti da mettere in agenda. L’obiettivo è ambizioso, visto che le nuove norme puntano a un mercato unico dei servizi finanziari in Europa nel quale siano assicurate una maggiore trasparenza e protezione degli investitori. Ma ci saranno più vantaggi anche per le imprese di investimento, che potranno operare a livello transfrontaliero (cosiddetto passaporto unico) con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. Rivoluzioni a cui le società di gestione e di distribuzione finanziaria si stanno inevitabilmente già preparando in questi mesi, visti gli importanti stravolgimenti organizzativi che saranno richiesti: Mifid II obbligherà a una conoscenza più profonda delle esigenze del cliente, al quale dovranno essere offerti strumenti finanziari adeguati. Non solo. Sono state anche aumentate le leve di intervento da parte delle authority di controllo. Sia l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), sia l’Autorità bancaria europea (Eba) per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) avranno infatti la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari. In particolare, le autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e qualunque altra attività, qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori, che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Alla fine le informazioni su tutte le voci di costo dovranno essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo e il suo impatto sul rendimento atteso. Prevista inoltre l’introduzione della consulenza «indipendente». Prima della prestazione della consulenza l’impresa di investimento dovrà infatti comunicare al cliente se la consulenza è fornita su base indipendente o meno. In quest’ultimo caso dovrà dimostrare di avere nella sua gamma di offerta strumenti diversificati e non potrà accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non pagati da terzi in relazione alla prestazione del servizio.
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