IL VOSTRO QUESITO

Sono un intermediario iscritto alla sezione E per agenzia plurimandataria iscritta in sezione A. Durante un corso di formazione con un vostro formatore in aula ha detto che noi quali “professionisti” possiamo fatturare la nostra consulenza ai clienti. Tornato a casa mi sono letto più articoli a questo riguardo e tutti, compreso l’agente per cui lavoro, dicono che al momento una cosa del genere non si può fare. Vi chiedo di chiarirmi le idee perché proprio un vostro formatore ci ha detto (eravamo più di 20 persone con gli occhi sgranati) espressamente il contrario.

L’ESPERTO RISPONDE


Secondo la definizione di cui all’art.106 del codice delle assicurazioni private l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o alla presentazione di contratti assicurativi e viene svolta dietro compenso costituisce attività di intermediazione assicurativa.
Ciò premesso possiamo avere i seguenti casi:
1) L’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, C e E del RUI presta consulenza assicurativa finalizzata esclusivamente alla conclusione di contratti di assicurazione. In questo caso non può chiedere un compenso per la consulenza, sia se l’affare si conclude, sia se esso non si conclude.
2) L’intermediario può definire un patto preventivo con il cliente in forza del quale, questi, se la polizza non viene contratta, si obbliga a remunerare la mera consulenza ricevuta. Questa situazione può verificarsi quando l’intermediario offre al cliente non solo una proposta assicurativa commerciale, ma uno studio articolato sui rischi e un’analisi del suo programma assicurativo vigente, che richiede competenze e tempo dedicato superiore a quanto necessario per una normale intermediazione assicurativa. In questo caso l’intermediario, in relazione agli accordi intercorsi, poiché il cliente ottiene una consulenza (in genere scritta) che gli permette di migliorare le polizze in corso intermediate da altri soggetti, riceve il compenso precedentemente pattuito. In proposito è bene ricordare che in questo caso l’intermediario può emettere fattura per la sua consulenza in esenzione da Iva, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 267E del 2009.
3) Se l’attività di consulenza non è finalizzata alla conclusione di contratti di assicurazione (ma in questo caso è opportuno che ciò risulti da un contratto di prestazione professionale tra il consulente e il cliente), essa non richiede la preventiva iscrizione al RUI, ma chi eroga la consulenza deve almeno di fatto possedere i requisiti professionali per esercitarla. In questo caso appare legittimo convenire con il cliente un compenso per l’attività svolta e la fatturazione dell’attività di consulenza dovrà essere assoggettata regolarmente ad Iva secondo la normativa vigente.
La necessità di consulenza assicurativa finalizzata o no alla conclusione di un contratto è sempre più richiesta dai clienti, in particolare nell’ambito dei rischi aziendali e non esistono norme contrarie a prestarla, avendo riguardo a quanto prima enunciato, da parte di intermediari assicurativi.